Concordato in appello: effetti preclusivi sul giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 8721 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione del procedimento mediante concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. preclude ogni questione, anche rilevabile d’ufficio, alla quale l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. Tale effetto preclusivo non si esaurisce nel giudizio di secondo grado, ma si estende all’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. Ne consegue che è inammissibile, per motivi non consentiti dalla legge, il ricorso per cassazione con cui si invochi il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. prospettando l’assenza di prova a carico. Il vizio di motivazione e la doglianza sulla dosimetria della pena restano sindacabili solo entro i limiti propri del giudizio di legittimità.

Il Fatto

Due imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina. Il giudice di secondo grado aveva confermato la condanna di primo grado a carico del primo ricorrente e, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva applicato al secondo la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Il primo ricorrente deduce il vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità e la violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo lamenta la mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., invocando l’assenza di prova a proprio carico.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il ricorso del soggetto ammesso al concordato in appello. Il motivo con cui si invoca il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. è giudicato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Il Collegio osserva che la definizione del procedimento con il concordato, relativo a questioni anche rilevabili d’ufficio cui l’interessato ha rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità.

A sostegno del principio la Corte richiama un proprio precedente (Sez. V, ord. n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194), confermando l’orientamento consolidato secondo cui la rinuncia sottesa all’accordo sulla pena cristallizza il thema decidendum e impedisce di riproporre in cassazione le questioni oggetto della rinuncia stessa.

Quanto al primo motivo del ricorrente condannato in primo grado, la doglianza sul vizio di motivazione è dichiarata inammissibile perché prospetta deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Il secondo motivo, relativo alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile: il trattamento sanzionatorio risulta sorretto da adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale evidenziato l’assenza di elementi positivamente valutabili che giustifichino la concessione delle circostanze invocate o una pena più tenue.

Il Collegio si pronuncia infine sulle spese della parte civile. Rileva che esse non possono essere liquidate perché la parte offesa non ha fornito alcun effettivo contributo processuale, essendosi limitata a richiedere un esito a sé favorevole con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione. Sul punto richiama Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886.

I ricorsi sono dunque dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, restando nulla la statuizione sulle spese di parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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