Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 37924 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione. Il vizio di motivazione è ravvisabile solo quando il tessuto argomentativo presenti fratture logiche insanabili, tali da renderlo palesemente irrazionale o basato su premesse fattuali inesistenti o travisate. È pertanto inammissibile il ricorso che, contrapponendo una lettura alternativa del materiale probatorio a quella del giudice di merito, si risolva in una non consentita richiesta di rivalutazione del fatto. Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando si deduca una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, non già una generica contestazione del significato probatorio attribuito agli elementi acquisiti.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Milano, aveva ridotto la pena inflitta al ricorrente, concedendo la sospensione condizionale, e confermato la declaratoria di responsabilità per i reati di cui agli artt. 4, 8 e 10-quater del d.lgs. n. 74/2000.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi entrambi ricondotti al vizio di motivazione. Si contestava l’affermazione di responsabilità in assenza di un compiuto accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati, sostenendo che le prove raccolte fossero meramente indiziarie e che non fosse stato individuato il profitto del reato. Il secondo motivo censurava la ritenuta falsità delle fatture emesse per operazioni inesistenti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il ricorso, articolandosi in contestazioni sull’apprezzamento del compendio istruttorio senza evidenziare illogicità motivazionali o contraddittorietà, si risolve in doglianze di natura meramente fattuale, non sollevabili in sede di legittimità. Richiamando l’orientamento consolidato (Sez. VI n. 1354 del 1998; Sez. Un. n. 16 del 1996), ha ribadito che il controllo demandato al giudice di legittimità resta circoscritto all’accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, e non al suo contenuto valutativo.

Il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è ravvisabile solo quando il tessuto argomentativo presenti fratture logiche insanabili, così da collidere con il modo di ragionare comune, ma non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa, per quanto plausibile, del materiale probatorio. Esula dai poteri della cassazione una nuova valutazione degli elementi di fatto, attività riservata al giudice di merito (Sez. VI n. 27429 del 2006; Sez. VI n. 47204 del 2015; Sez. Un. n. 47289 del 2003; Sez. Un. n. 24 del 1999).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha denunciato una manifesta illogicità, ma ha contrapposto la propria interpretazione a quella, del tutto logica e coerente, della Corte di appello. Questa aveva fondato il convincimento su una pluralità di elementi convergenti: per il capo relativo all’omessa dichiarazione, le fatture non rinvenute, l’assenza di documentazione contabile e i finanziamenti soci privi di riscontro documentale; per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’oggetto sociale della società emittente incompatibile con la fornitura, la quasi totale assenza di acquisti di materia prima, l’assenza della certificazione per il trattamento fitosanitario e la genericità dei documenti di trasporto.

Quanto al travisamento della prova, la Corte ha precisato che esso è configurabile solo in presenza di una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice (Sez. V n. 8188 del 2017). Il ricorso che lamenta la mancanza o illogicità della motivazione non può limitarsi ad addurre l’esistenza di atti non considerati, ma deve identificare l’atto, individuare l’elemento incompatibile con la ricostruzione della sentenza e darne la prova (Sez. VI n. 10795 del 2021; Sez. III n. 2039 del 2018; Sez. VI n. 45036 del 2010). Il ricorrente, invece, non ha indicato un errore percettivo, ma ha contestato genericamente l’interpretazione degli elementi acquisiti.

Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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