Inammissibile il ricorso su carico urbanistico e motivazione della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 37918 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione che, sotto l’apparente veste della violazione di legge, si traduca in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio è inammissibile in sede di legittimità, non potendo il ricorrente contrapporre la propria lettura delle risultanze processuali a quella plausibilmente recepita dal giudice di merito. Le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado, quando conformi, si integrano a vicenda in un unicum inscindibile, e la Corte di appello può legittimamente richiamare la motivazione di primo grado purché risponda alle censure dell’atto di gravame. La graduazione del trattamento sanzionatorio, compresi gli aumenti per la continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen.; la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile se la determinazione non è frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 novembre 2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 31 maggio 2023 per i reati, unificati ai sensi dell’art. 81 cod. pen., di cui all’art. 44, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 349, comma 2, cod. pen., per aver realizzato un’opera abusiva e averne successivamente violato i sigilli.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 44 d.P.R. n. 380/2001, lamentando il mancato accertamento dell’aumento del carico urbanistico e la valutazione del manufatto come struttura precaria. Con il secondo ha censurato la motivazione sulla determinazione della pena, sia per la pena base sia per l’aumento a titolo di continuazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificando entrambi i motivi come non consentiti in sede di legittimità o manifestamente infondati. In via preliminare, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui le motivazioni conformi di primo e secondo grado si integrano reciprocamente in un unicum inscindibile: la Corte di appello può richiamare la motivazione di primo grado purché risponda alle censure dell’atto di gravame, come avvenuto nel caso concreto, avendo la sentenza impugnata dichiarato di condividere integralmente la ricostruzione dei fatti e la motivazione di primo grado e avendo poi confutato i motivi di appello.

Nel merito del primo motivo, la Corte ha rilevato che, sotto l’apparente veste della violazione di legge e del vizio di motivazione, si cela una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. I giudici di merito non avevano omesso di valutare la natura del manufatto: la sentenza impugnata, sulla base degli accertamenti della polizia giudiziaria, aveva evidenziato che l’opera non era affatto precaria, ma una costruzione abusiva di 80 mq, corredata da cucina, camere da letto, servizi e arredi, con i caratteri della solidità e dell’immobilizzazione rispetto al suolo. Anche la sentenza del giudice civile richiamata dalla difesa l’aveva classificata come “vero e proprio stabile” che aveva inglobato lo spazio volumetrico precedentemente libero. A fronte di tali elementi, che attestano una trasformazione edilizia permanente e la creazione di nuova volumetria e superficie residenziale, la doglianza sull’aumento del carico urbanistico è risultata generica e smentita dai dati di fatto.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata. La Corte di appello aveva fornito una giustificazione adeguata e non meramente apparente, precisando che la concessione delle attenuanti generiche in misura equivalente all’aggravante era diretta ad adeguare la sanzione alla reale portata offensiva del fatto e, soprattutto, esplicitando il calcolo seguito: da mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, come risultante dal giudizio di equivalenza, era stato disposto un aumento di mesi due ed euro 200,00 a titolo di continuazione, fino alla pena finale di mesi otto ed euro 1.200,00.

La Corte ha poi ribadito che la graduazione del trattamento sanzionatorio, compresi gli aumenti per la continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché è inammissibile la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena quando questa non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3 n. 29968 del 2019; Sez. 5 n. 5582 del 2013); quando la pena si attesti non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen., mentre una motivazione specifica è necessaria solo se la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale (Sez. Un. n. 12778 del 2020). Nel caso di specie la pena base coincide con il minimo edittale e l’aumento per il reato satellite è contenuto. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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