Giudicato interno sulla giurisdizione e inammissibilità del ricorso alle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Un. n. 31628 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 362 cod. proc. civ., è proponibile il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che abbia affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, ancorché non abbia statuito nel merito e abbia rimesso gli atti al primo giudice. Tuttavia, qualora la pronuncia sulla giurisdizione sia passata in giudicato e il giudizio sia stato riassunto e trattato nel merito senza contestazioni, si forma il giudicato interno sulla questione. La relativa doglianza è inammissibile, non essendo ravvisabile alcuna violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
Il Fatto
Un Comune ricorre per cassazione, con due motivi attinenti alla giurisdizione, avverso la sentenza del Consiglio di Stato che ha deciso la controversia con una società concessionaria del servizio di distribuzione del gas. Oggetto del contendere sono l’aggiornamento del canone concessorio per le annualità 2006-2012 e il rimborso dei c.d. costi di località.
Dopo un lodo arbitrale e una prima pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del TAR, il Consiglio di Stato, con sentenza del 2019, aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo rimettendo le parti davanti al TAR, che si era poi pronunciato nel merito accogliendo il ricorso della società. Il Comune appella tale decisione, ma il Consiglio di Stato dichiara inammissibile il motivo sulla giurisdizione per formazione del giudicato interno, poiché la questione era già stata definita con pronuncia passata in giudicato.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite esaminano congiuntamente i due motivi, connessi, e li dichiarano inammissibili. Il punto di partenza è la constatazione che il giudice amministrativo ha rilevato la formazione del giudicato interno sulla giurisdizione, richiamando il principio del ne bis in idem.
La Corte richiama l’orientamento costante secondo cui la sentenza del Consiglio di Stato che afferma la giurisdizione amministrativa, pur non statuendo nel merito e rimettendo gli atti al primo giudice, è autonomamente impugnabile per cassazione. A sostegno vengono citate le Sezioni Unite n. 489 del 2002, richiamate dalle Sezioni Unite n. 38597 del 2021.
Tale principio, però, opera solo se la pronuncia sulla giurisdizione è tempestivamente impugnata. Nel caso concreto, la sentenza del Consiglio di Stato del 2019 non è stata oggetto di ricorso: il giudizio è stato riassunto e trattato nel merito senza alcuna contestazione in ordine alla giurisdizione. Su tale questione si è quindi formato il giudicato interno.
La Corte rileva inoltre che la decisione impugnata non è adeguatamente censurata: il ricorrente non prospetta in modo specifico la violazione delle disposizioni che regolano la deducibilità e il rilievo del giudicato interno. Non risulta configurabile alcuna violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, tale da giustificare il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost..
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla si dispone sulle spese, non essendo la parte resistente ritualmente e tempestivamente costituita, avendo depositato un mero atto di costituzione ben oltre il termine dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ. Infine, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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