Sanzione per tardiva registrazione della locazione commisurata al canone annuale (Cass. civ. Sez. V n. 2606 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sui contratti di locazione pluriennali di immobili urbani, la facoltà di optare per il pagamento annuale dell’imposta, prevista dall’art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986, non costituisce una mera dilazione di pagamento, ma esecuzione di un obbligo annuale di corresponsione del tributo. Ne consegue che la sanzione amministrativa per tardiva registrazione, commisurata dall’art. 69 del d.P.R. n. 131/1986 all’imposta dovuta, va ragguagliata all’imposta relativa alla prima annualità e non all’intero corrispettivo pattuito per la durata del contratto. L’opzione per il frazionamento incide sul quantum del tributo dovuto, e quindi sulla base sanzionatoria, senza dar luogo a disparità di trattamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate impugna in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, confermando il primo grado, aveva accolto il ricorso di una società di gestione del risparmio avverso un avviso di contestazione relativo al tardivo versamento dell’imposta di registro. La vicenda riguarda un contratto di locazione di durata pluriennale, registrato tardivamente con opzione per il versamento frazionato e contestuale pagamento dell’imposta e della sanzione sulla sola prima annualità.
Il contenzioso origina dalla pretesa dell’Ufficio di commisurare la sanzione per tardiva registrazione all’imposta calcolata sull’intero corrispettivo contrattuale, anziché sul solo canone annuale. La questione giunge in Cassazione dopo che i giudici di merito avevano ritenuto che la base sanzionatoria coincida con il tributo della prima annualità.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 43 e 69 del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. L’Agenzia sostiene che la facoltà di scelta tra pagamento frazionato e unitario attenga alle sole modalità di corresponsione dell’imposta e non possa estendersi alla determinazione della sanzione amministrativa, altrimenti creandosi una ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti.
La Corte richiama anzitutto il proprio orientamento sul punto, espresso in tre arresti delle stesse sezioni e ai quali intende dare continuità, escludendo quindi la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite. La richiesta di rimessione, osserva il collegio, costituisce un mero sollecito all’esercizio di poteri discrezionali, non soggetto ad obbligo di motivazione, e nel caso di specie difetta comunque la condizione dell’art. 374, terzo comma, cod. proc. civ., non ravvisandosi ragioni per discostarsi dall’orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità.
Sul merito, la Corte ricostruisce la cornice normativa. L’art. 69 del d.P.R. n. 131/1986 commisura la sanzione per omessa richiesta di registrazione alla percentuale dell’imposta dovuta. L’art. 43, comma 1, lett. h, del medesimo decreto individua la base imponibile nell’ammontare dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto. L’art. 17, comma 3, introdotto dalla legge n. 449/1997, prevede per le locazioni pluriennali di immobili urbani la facoltà di assolvere l’imposta sul corrispettivo dell’intera durata ovvero annualmente sul canone di ciascun anno, in deroga alla regola generale.
Il collegio valorizza la richiamata pronuncia della Corte costituzionale, secondo cui l’opzione per il pagamento in unica soluzione non modifica il carattere annuale del tributo, essendo prevista solo per consentire all’erario di incamerare anticipatamente gli importi e accompagnata da un meccanismo incentivante. Analogo argomento si trae dalla disciplina del diritto al rimborso, subordinato alla risoluzione anticipata e al pagamento in unica soluzione: tale previsione non avrebbe ragion d’essere se l’assolvimento in più soluzioni fosse semplice dilazione.
Ne deriva che l’importo della sanzione irrogabile deve essere ragguagliato all’imposta dovuta per la prima annualità del contratto di locazione. La Corte rigetta pertanto il ricorso, dichiarando l’infondatezza del motivo, e compensa le spese giudiziali in ragione della formazione in corso di causa dell’orientamento giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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