Compensazione delle spese nel processo tributario e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 4873 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella di concorso di altre ragioni giustificative. A seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il controllo sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile e motivazione perplessa od incomprensibile.
Il Fatto
La ricorrente proponeva opposizione avverso quattro cartelle di pagamento emesse dall’agente per la riscossione, delle quali era venuta a conoscenza attraverso l’acquisizione di un estratto di ruolo, contestandone sotto vari profili l’illegittimità. La CTP di Messina accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.
L’Ufficio proponeva appello, chiedendo dichiararsi la legittimità delle cartelle; la contribuente proponeva appello incidentale sul capo delle spese. La CTR della Sicilia respingeva entrambi i ricorsi e compensava anche le spese d’appello, ritenendo non meritevole il comportamento processuale della parte. Contro tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, sul solo capo relativo alle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di ordine processuale. La controversia ha ad oggetto l’impugnativa di un estratto di ruolo, ma giunge all’esame della Corte esclusivamente in relazione al capo sulle spese di lite. L’Agenzia delle entrate, con il gravame principale, aveva contestato l’ammissibilità dell’impugnazione proposta per il tramite dell’estratto di ruolo, e la CTR, decidendo nel merito, aveva disatteso quel motivo. Non essendo stato proposto ricorso incidentale avverso tale statuizione, sull’ammissibilità dell’originaria impugnazione si è formato il giudicato interno.
Da ciò la Corte esclude la rilevanza, nella specie, dell’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, che novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 ha introdotto il comma 4-bis, secondo cui l’estratto di ruolo non è impugnabile, norma ritenuta applicabile anche ai giudizi in corso da Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283.
Nel merito, il motivo non è fondato quanto alla dedotta violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione al denunciato vizio di motivazione apparente. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., al di fuori del quale il vizio può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, secondo il principio di Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014. Nel caso di specie la motivazione esiste graficamente ed è immediatamente percepibile.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., il motivo è inammissibile. La Corte ribadisce che il sindacato sulle spese è limitato ad accertare che non sia violato il principio per cui le stesse non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa, restando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensarle, sia per soccombenza reciproca sia per concorso di altre ragioni giustificative. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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