Querela di falso incidentale e sospensione automatica del giudizio di merito (Cass. civ. Sez. II n. 8275 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La querela di falso proposta in via incidentale, per la pregiudizialità che la contraddistingue, determina la sospensione automatica del giudizio principale nel quale si innesta, ai sensi dell’art. 225, secondo comma, cod. proc. civ., senza necessità di una specifica pronuncia in tal senso. I provvedimenti con cui il giudice istruttore ammette l’intervento e autorizza la querela di falso in via incidentale hanno natura di ordinanze istruttorie, non passano in giudicato e non sono autonomamente ricorribili per cassazione, potendo essere riesaminati dal collegio ai sensi dell’art. 178, primo comma, cod. proc. civ.. Il ricorso per regolamento di competenza che censuri siffatti provvedimenti è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva acquistato un immobile con atto notarile trascritto, avvalendosi nelle more del possesso anticipato in forza del contratto preliminare. Nel frattempo altri soggetti avevano ottenuto tutela possessoria nei confronti dell’alienante. Il ricorrente agì quindi in giudizio per far dichiarare valido ed efficace il contratto di compravendita e per inibire pretese e molestie.
Nel corso del giudizio di merito un’ex coniuge dell’alienante intervenne volontariamente, dispiegando querela di falso sulla firma della procura speciale e su quella del notaio. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza, autorizzò l’intervento, ammise la querela e sospese il procedimento in attesa della definizione dell’incidente. Avverso tale ordinanza il ricorrente propose regolamento di competenza, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo motivo, che denuncia l’erronea dichiarazione di ammissibilità dell’intervento ex art. 105 cod. proc. civ., e il secondo, che censura l’ammissione della querela di falso ex art. 221 cod. proc. civ. Entrambi si appuntano contro provvedimenti del giudice istruttore, ammissione dell’intervento e della querela in via incidentale, non ricorribili per cassazione. I motivi sono quindi inammissibili.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, in tema di querela di falso, l’istruttore compie il giudizio sulla rilevanza processuale dell’atto inciso e sull’ammissibilità della proposizione; tale valutazione non è però preclusa al collegio. L’ordinanza istruttoria, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata nei requisiti formali e nel merito ai sensi dell’art. 178, primo comma, cod. proc. civ. Viene citata sul punto Sez. I n. 1110 del 22.01.2010, confermata da Cass. n. 988/2021, che riconoscono al collegio, giudice del falso, il potere di apprezzare la concludenza della querela e di escluderla.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., sostenendo che la sospensione sarebbe stata disposta fuori dai casi consentiti, non arrestando la decisione della causa principale alcun pregiudizio all’interveniente. Anche tale censura è inammissibile: la proposizione della querela di falso in via incidentale, per la pregiudizialità che la connota, produce la sospensione automatica del giudizio principale.
La Corte precisa che, intervenuta la decisione del collegio, il giudizio di merito sospeso ex lege deve riprendere e, se la sentenza sul falso è impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., sussistendo il rapporto di pregiudizialità-dipendenza riconosciuto dall’art. 225, secondo comma, cod. proc. civ. Viene richiamata Sez. VI n. 12635 del 16.05.2017. Il processo principale resta dunque sospeso automaticamente.
Dichiarato il ricorso inammissibile, le spese sono rinviate alla definizione della causa di merito e si dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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