Inammissibile il ricorso che non critica la motivazione sui test di laboratorio (Cass. pen. Sez. VII n. 7200 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza muovere specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, è inammissibile. Nel giudizio per guida in stato di alterazione da stupefacenti, la soglia di positività fissata per i test rapidi non è invocabile quando l’accertamento sia stato eseguito mediante esami di laboratorio ospedalieri, ai quali la positività è attestata secondo parametri diversi. Lo stato di alterazione può essere desunto da indici sintomatici, quali la perdita di lucidità mentale e il rallentamento dei riflessi.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno per il reato di cui all’art. 187, co. 1, n. 5 C.d.S., con pena di mesi dodici di arresto, euro tremila di ammenda e sospensione della patente di guida per anni due.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, deducendo due motivi di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità penale. Il difensore ha altresì depositato memoria. La questione approda in Cassazione per la contestazione delle modalità di accertamento della positività e dello stato di alterazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che entrambi i motivi risultano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.

Sul primo profilo, la Corte ha osservato che la censura concerneva il mancato superamento della soglia minima di positività fissata dall’Amministrazione dei Servizi di Salute Mentale e Abuso di Sostanze degli USA. La Corte territoriale aveva già dato esaustiva e congrua motivazione, spiegando che quella soglia misura l’affidabilità dei risultati ottenuti mediante test rapidi, mentre nel caso di specie l’accertamento era stato effettuato mediante esami di laboratorio ospedalieri, per i quali la positività è attestata sulla base di parametri diversi.

Il ricorrente si era limitato a ripetere che al di sotto del valore dei 300 ng/ml il risultato deve intendersi negativo, senza nulla argomentare in merito alla motivazione offerta dalla Corte distrettuale, incentrata sulla differenza tra test rapidi e analisi di laboratorio.

Quanto allo stato di alterazione, la Corte ha confermato la motivazione fondata sulle circostanze riferite dagli operatori intervenuti, secondo cui l’imputato presentava mancanza di reattività, atteggiamento assente e repentini sbalzi di umore. La sentenza sottolinea che gli indici sintomatici dell’assunzione di stupefacenti sono la perdita di lucidità mentale e il rallentamento dei riflessi, elementi che lo stesso ricorrente indica quali emergenti dai lavori preparatori agli artt. 186 e 187 C.d.S.

All’accoglimento dell’inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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