Estorsione aggravata continuata: la conoscenza del processo si desume dagli indici rivelatori (Cass. pen. Sez. II n. 27636 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di assenza dell’imputato nel giudizio di primo grado è legittima quando, dagli atti, emergano concreti indici rivelatori della sua conoscenza del processo, idonei a fondare il giudizio presuntivo richiesto dall’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alla Riforma Cartabia. La notifica del decreto che dispone il giudizio al difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., unitamente alla nomina di un difensore e all’elezione di domicilio, integra un valido indizio di conoscenza. In tema di estorsione, l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo manifeste contraddizioni o mere congetture. Le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute attendibili, possono da sole sostenere il giudizio di condanna.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato il ricorrente per i reati di estorsione aggravata, tentata e consumata, commessi nei confronti di una persona offesa, ripetutamente costretta, anche sotto minaccia di un coltello, a consegnare somme di danaro.
Il condannato ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza di primo grado per mancata conoscenza del processo, non avendo ricevuto la notifica del decreto che disponeva il giudizio presso il domicilio dichiarato. Con i motivi secondo e terzo censurava il giudizio di responsabilità, contestando la prova della costrizione. Con il quarto motivo lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’entità del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ha rilevato che dagli atti emergevano molteplici indici rivelatori della conoscenza del processo. Il ricorrente era stato arrestato in indagini preliminari e sottoposto a custodia cautelare, poi sostituita con il divieto di dimora; nel verbale di identificazione aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio. Presso tale domicilio la notifica del decreto era stata tentata senza successo, perché ritenuto non idoneo, e poi effettuata al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva eccepito alcunché in ordine a eventuali nullità relative all’udienza preliminare. Trattandosi di nullità relative, ai sensi dell’art. 181, comma 2, cod. proc. pen., ogni presunto vizio, non eccepito con la dovuta specificità, si sarebbe comunque sanato. Quanto alla mancata conoscenza del processo, il ricorrente aveva ricevuto a mani proprie il decreto di citazione per il giudizio di appello, risultando edotto dell’evoluzione della vicenda processuale.
Su motivi secondo e terzo, la Corte ha confermato il giudizio di responsabilità. I giudici di merito avevano attribuito piena attendibilità al racconto della persona offesa, che aveva riferito di avere consegnato in più occasioni somme di danaro per effetto di minacce, veicolate anche con l’uso di un coltello poi sequestrato. Le dichiarazioni erano state riscontrate dal ritrovamento del coltello, dalla documentazione dei prelievi bancari e dai contatti telefonici tra gli interessati.
La Corte ha ricordato che l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non censurabile in legittimità, salvo manifeste contraddizioni o mere congetture, richiamando Sez. 4, n. 10153 del 2020. Ha poi ribadito il principio delle Sezioni Unite n. 41461 del 2012: le regole dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare la condanna, previa verifica della credibilità.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione conforme al diritto. I giudici di merito avevano valorizzato la gravità dei fatti, la ripetitività dimostrativa di inclinazione a delinquere e il danno arrecato alla vittima, pari ad oltre 6000 euro, circostanze idonee a giustificare una sanzione prossima al minimo edittale, con modesti aumenti per la continuazione pari a due mesi per ciascun reato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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