Omessa comunicazione dello stato detentivo di un familiare e reddito di cittadinanza (Cass. pen. Sez. III n. 31787 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non integra il delitto di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, l’omessa segnalazione dello stato detentivo del beneficiario o del richiedente il reddito di cittadinanza, poiché l’art. 7-ter, comma 1, del medesimo decreto prevede la sospensione automatica del beneficio in caso di misura cautelare personale. La diversa omissione dello stato detentivo di un componente del nucleo familiare può invece assumere rilevanza penale quando l’informazione trascurata incida sul beneficio o sulla sua misura, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 13, e 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019. Spetta al giudice di merito verificare in concreto tale incidenza.

Il Fatto

La ricorrente era stata ammessa al beneficio del reddito di cittadinanza. Le si contestava di non avere comunicato che un componente del proprio nucleo familiare era stato più volte arrestato, percependo così indebitamente una somma rilevante in un arco temporale determinato.

Il Tribunale l’aveva assolta perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La Corte d’appello di Napoli, in riforma, l’aveva dichiarata responsabile del reato di cui all’art. 7, commi 2 e 4, legge n. 26 del 2019 e condannata alla reclusione. Ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove da un orientamento già consolidato. La giurisprudenza di legittimità ha escluso che integri il delitto di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019 l’omessa segnalazione dello stato detentivo del beneficiario o del richiedente il reddito di cittadinanza. Il fondamento è testuale: l’art. 7-ter, comma 1, disponendo la sospensione automatica del beneficio in caso di applicazione di misura cautelare personale, esclude che quella comunicazione rientri tra le informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio (Sez. III n. 19873 del 2025).

Il Collegio, però, distingue la posizione del beneficiario da quella degli altri componenti del nucleo familiare. L’omissione contestata nel caso concreto riguarda lo stato detentivo di un familiare, soggetto diverso dal richiedente. Su questo terreno opera un principio differente, già affermato dalla giurisprudenza (Sez. III n. 1351 del 2022): l’omessa comunicazione del sopravvenuto stato detentivo di un familiare può integrare il reato, perché incide sulla composizione del nucleo familiare e sul parametro della scala di equivalenza per il calcolo della prestazione.

La Corte richiama l’art. 3, comma 13, d.l. n. 4 del 2019, che esclude dal computo della scala di equivalenza i componenti in stato detentivo, ricoverati in strutture di lunga degenza o sottoposti a misura cautelare o condannati per determinati delitti. Il sopravvenuto stato detentivo può dunque modificare la composizione del nucleo o il parametro di calcolo.

Ne deriva che la rilevanza penale dell’omissione va verificata in concreto. Essa sussiste quando l’informazione trascurata incida sul beneficio o sulla sua misura, anche tenendo conto del possibile intervallo tra il fatto da comunicare e la sospensione ex art. 7-ter. Poiché la sentenza d’appello non aveva svolto questa verifica, la Corte annulla con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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