Inammissibile il ricorso sui vizi di motivazione e sul diniego dei benefici (Cass. pen. Sez. VII n. 12824 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ossia mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà del provvedimento impugnato, anche rispetto ad atti del processo specificamente indicati. Non sono pertanto ammissibili le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza o il rigore della motivazione, né quelle che sollecitano una diversa comparazione dei significati attribuiti agli elementi di prova. Il giudice di merito che abbia esposto le ragioni del proprio convincimento con argomenti giuridici corretti è immune dalle censure dedotte. Quanto al diniego dei benefici, il dispositivo prevale sulla motivazione, sicché un eventuale refuso nella parte motiva non incide sulla decisione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di furto in luogo di privata dimora aggravato. La Corte d’appello di Lecce ha confermato integralmente la decisione, anche con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’erronea qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato, con conseguente denuncia di erronea applicazione della legge penale e di vizi di motivazione; con il secondo motivo, la denegata concessione dei benefici, in asserita violazione del divieto di reformatio in peius.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevando che le censure relative alla qualificazione del fatto non sono deducibili. Il vizio di motivazione è prospettabile solo quando ricorrano i casi tassativi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà del provvedimento, anche rispetto ad atti del processo specificamente indicati.

Restano pertanto escluse tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità della motivazione, nonché quelle che lamentano un’illogicità non manifesta. Altrettanto inammissibili sono le censure che sollecitano una diversa comparazione dei significati da attribuire alle prove o che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti su attendibilità, credibilità e valenza probatoria dei singoli elementi.

Nel caso concreto, il giudice di merito ha esposto le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente dai descritti vizi logici, applicando corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità. In particolare, ha escluso l’ipotesi del tentativo in ragione del già avvenuto occultamento della merce sottratta, circostanza che segna il momento consumativo del reato.

Quanto al secondo motivo, relativo alla denegata sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna, la Corte lo dichiara manifestamente infondato. Non vi è stata alcuna reformatio in peius, poiché il dispositivo della sentenza impugnata ha confermato integralmente la decisione di primo grado, compresa la concessione dei benefici richiamati.

L’eventuale difformità presente nella parte motivazionale va imputata a un mero refuso ed è comunque irrilevante, attesa la prevalenza del dispositivo sulla motivazione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nessuna pronuncia sulla Cassa delle Ammende, non ravvisandosi elementi di colpa del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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