Inammissibilità del ricorso per doglianze reiterative e aspecifiche (Cass. pen. n. 31984 del 06.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione in modo meramente reiterativo di doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito con argomentazioni esaustive e logicamente ineccepibili. È altresì inammissibile la censura che non operi alcun confronto specifico con la sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria già valutata e motivatamente superata. La mancanza dei requisiti civilistici di validità della richiesta di indennizzo non assume rilevanza ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 642 cod. pen., quando la richiesta sia stata presentata in nome e per conto dell’assicurato da un legale incaricato. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato il ricorrente e la ricorrente per il delitto di cui all’art. 642 cod. pen. Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo molteplici motivi. La ricorrente lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla tempestività della querela, l’illegittimità della mancata rinnovazione dell’istruttoria con l’escussione dell’unica teste oculare, l’omesso rilievo dell’inesistenza giuridica della richiesta d’indennizzo per mancanza di sottoscrizione e il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente deduceva, invece, un unico motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso non consentito, in quanto meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello, richiamando il principio secondo cui è inammissibile la censura che riproponga questioni già risolte in secondo grado senza offrire elementi nuovi. Il motivo è stato altresì ritenuto aspecifico, poiché la censura era stata già puntualmente disattesa con argomentazioni esaustive e logicamente ineccepibili, dirette a evidenziare la correttezza dell’individuazione del dies a quo della querela nella comunicazione del diniego di risarcimento da parte della compagnia assicurativa.
Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato, in quanto la doglianza relativa alla mancata rinnovazione dell’istruttoria ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. non operava alcun confronto con la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la piena sufficienza del compendio probatorio e la superfluità di ogni integrazione istruttoria. La Corte ha quindi rilevato l’aspecificità della censura.
Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto i requisiti civilistici per la validità dell’atto non assumono rilevanza nell’accertamento del reato di cui all’art. 642 cod. pen. La Corte d’appello aveva accertato che la richiesta d’indennizzo era stata presentata in nome e per conto della ricorrente da parte di un legale incaricato che allegava anche un certificato medico.
Il quarto motivo e l’unico motivo del ricorrente sono stati infine ritenuti manifestamente infondati, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, che aveva fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, richiamando la giurisprudenza di legittimità. La Corte ha pertanto dichiarato i ricorsi inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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