Inammissibilità del ricorso principale e inefficacia del ricorso incidentale tardivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2471 del 02.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto le censure tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in motivi riconducibili in maniera immediata ad una delle ragioni di impugnazione ivi stabilite. Il ricorrente che lamenti l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione deve denunciare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; è pertanto inammissibile la censura che prospetti invece un travisamento della fattispecie ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso incidentale tardivo, se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, perde ogni efficacia ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ. La declaratoria di inefficacia dell’impugnazione non rientra tra le ipotesi tassative che impongono il versamento del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Talune dipendenti dell’area tecnica in servizio presso una struttura ospedaliera universitaria convenivano in giudizio l’Università datrice di lavoro per ottenere l’adeguamento dell’indennità di perequazione ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 per il periodo compreso tra il gennaio 2002 e l’ottobre 2004, a seguito del passaggio alla categoria D.

Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda e, su chiamata in garanzia dell’Università, condannava in solido la struttura ospedaliera e la Regione Puglia a manlevare il datore. La Corte d’Appello di Bari, in parziale riforma, accoglieva l’appello della struttura ospedaliera e rigettava la domanda di manleva, dichiarando assorbito l’appello incidentale della Regione. Avverso tale pronuncia l’Università proponeva ricorso principale; la Regione resisteva con ricorso incidentale, resistito dalla struttura sanitaria.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che nella fattispecie sussiste un litisconsorzio facoltativo, per la riunione dei giudizi disposta in primo grado. La notificazione dell’impugnazione alle parti diverse da quelle contro cui è proposta, ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ., integra una litis denuntiatio e non una vocatio in ius: la sua omissione produce l’effetto di porre il processo in stato di quiescenza fino alla decorrenza dei termini. Essendo ampiamente decorso il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di appello, non si prospetta la necessità di ordinare la notifica del ricorso alla dipendente rimasta contumace in appello, con conseguente formazione del giudicato sulla sua posizione.

Nel merito, il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1 legge n. 200/1974 e dell’art. 31 d.P.R. n. 761/1979, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo. La censura è inammissibile: essa non individua correttamente il vizio, dovendo lamentare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 17931/2013. Il ricorrente che denunci l’omessa pronuncia deve recare univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dall’omissione, non potendo argomentare sulla violazione di legge. Il motivo, invece, denuncia l’erroneità della sentenza per travisamento della fattispecie ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 761/1979 e l’obbligo di manleva della struttura ospedaliera, deducendo la nullità della sentenza di appello per non aver considerato le conclusioni effettivamente rassegnate dall’Università. Il motivo – prima ancora che infondato, alla luce delle conclusioni di rigetto dell’appello – è inammissibile: la doglianza riporta il contenuto della costituzione in appello solo parzialmente, in stralcio, violando l’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.

Quanto al ricorso incidentale della Regione, esso è inefficace. Notificato oltre il termine lungo di sei mesi, è tempestivo rispetto al ricorso principale ex art. 334, comma 1, cod. proc. civ., calcolata la sospensione Covid-19. Tuttavia la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale comporta l’applicazione dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ.: l’impugnazione incidentale tardiva perde ogni efficacia. La Corte dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo solo a carico del ricorrente principale, poiché la perdita di efficacia dell’impugnazione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità, secondo Cass. n. 18348/2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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