Ricorso inammissibile se cumula mezzi di impugnazione e chiede riesame del merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16679 del 22.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione nel quale ciascun motivo costituisca il frutto di una mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, deducendosi in ognuno plurime violazioni di legge sostanziale e processuale e vizi di omesso esame di fatto decisivo, quando la formulazione non consenta di isolare con chiarezza le singole doglianze. La prospettazione che, dietro lo schermo di plurime violazioni di legge e di vizio di motivazione, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito è parimenti inammissibile. In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità. Il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ..

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Ancona che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno, con la quale era stata rigettata la domanda volta al riconoscimento del contributo per l’Autonoma Sistemazione, introdotto a seguito del sisma del 2016 per le abitazioni principali dichiarate inagibili. Il Comune aveva dapprima erogato il contributo, poi lo aveva sospeso e infine revocato, sul rilievo che il ricorrente, alla data del sisma, non dimorava abitualmente nell’immobile e che il coniuge, all’epoca non separato, risiedeva altrove.

Il ricorrente propone due motivi di censura, rubricati rispettivamente come difetto di giurisdizione e violazione di norme di diritto in materia di atto vincolato, e come nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., con omesso esame di un fatto decisivo. Il Comune resiste con controricorso, illustrato da memoria. Il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per l’intima connessione che li unisce, e li dichiara entrambi inammissibili. La prima ragione dell’inammissibilità risiede nel fatto che i motivi mischiano censure diverse: benché formalmente articolate in due distinti motivi, le contestazioni costituiscono ciascuna il frutto di una mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, deducendosi in ognuno plurime violazioni di legge sostanziale e processuale e vizi di omesso esame di fatto decisivo.

La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’articolazione di un motivo in più profili di doglianza non è di per sé ragione di inammissibilità, a condizione che la formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne l’esame separato. Tale condizione non ricorre nel caso concreto: non è possibile verificare le censure rivolte alle varie statuizioni della sentenza impugnata senza prima isolare ciascun mezzo dall’insieme degli altri. Viene citato il precedente delle Sezioni Unite n. 9100 del 2015, unitamente a Cass. n. 17089/2017, n. 7326/2018 e n. 3397/2024.

La Corte ribadisce poi che è inammissibile la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di norme di diritto e il vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende rimettere in discussione, richiamando Cass. n. 19909/2023. Le critiche articolate sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, di mancanza di motivazione e di omesso esame di un fatto decisivo mirano, in realtà, secondo Cass. Sez. Un. n. 34476/2019, a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.

La Corte osserva inoltre che, in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, secondo Cass. n. 30295/2019. Nel caso in esame la prospettazione conferma una totale consonanza di opinioni tra il primo e il secondo giudice, sicché le doglianze appaiono rivolte a sollecitare un riesame del merito, inibito in sede di legittimità. Le censure, infine, non sono coerenti con la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale accertato in via di fatto l’insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per fruire del contributo.

All’inammissibilità segue la condanna alle spese secondo soccombenza. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art. 380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ., trova applicazione l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., come statuito da Cass. Sez. Un. n. 27195/2023 e n. 27433/2023. Il ricorrente è condannato al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del resistente e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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