Accertamento bancario: prova contraria mediante sola indicazione del beneficiario (Cass. civ. Sez. V n. 2470 del 02.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti fondati su indagini bancarie, la presunzione legale posta dall’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 ha carattere relativo e opera solo se il contribuente non offre la prova contraria. Tale prova può essere data in via alternativa, dimostrando che i dati e gli elementi acquisiti sono stati considerati nella determinazione del reddito, ovvero che non hanno rilevanza a tal fine, oppure che i prelevamenti e i versamenti risultano dalle scritture contabili, o ancora che gli stessi hanno un determinato soggetto beneficiario. È pertanto errata, in diritto, l’affermazione secondo cui all’onere di indicare il beneficiario si aggiungerebbe quello di provare l’irrilevanza reddituale dell’operazione o la sua riportabilità ai dati contabili.
Il Fatto
Il contribuente impugna un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno 2006. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Liguria respinge l’appello, confermando la legittimità della notifica presso il domicilio fiscale italiano, la ritualità dell’accertamento e la sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si censura la validità della notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. nei confronti di soggetto iscritto all’AIRE, è dichiarato inammissibile e comunque infondato. Il ricorrente non contrasta la seconda argomentazione della CTR, relativa alla sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ.. La notificazione è condizione integrativa di efficacia e non elemento costitutivo dell’atto impositivo: la sua nullità è irrilevante se l’atto ha raggiunto lo scopo entro il termine decadenziale.
Il secondo motivo è respinto. La disciplina ratione temporis richiede, per il contribuente residente all’estero, la spedizione con raccomandata o mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione, e la prova della presentazione è data dalla ricevuta di invio. La spedizione con posta ordinaria non soddisfa il dato letterale. Quanto al raddoppio dei termini, la soglia di rilevanza penale dell’art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 va valutata al momento della commissione della violazione e dell’accertamento, non rilevando la successiva riduzione in autotutela, salvo uso pretestuoso della disposizione.
Il terzo motivo è accolto. La CTR ha ritenuto che il contribuente dovesse provare non solo i beneficiari dei prelevamenti, ma anche la loro irrilevanza reddituale o la contabilizzazione. Tale affermazione non è corretta in diritto. La presunzione è iuris tantum e il contribuente può vincerla in via alternativa, anche indicando il soggetto beneficiario. La CTR dà atto della produzione degli elenchi di beneficiari, ma non li ha esaminati. La sentenza è cassata sul motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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