Ricorso incidentale tardivo se notificato oltre il termine breve (Cass. civ. Sez. I n. 11069 del 27.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’impugnazione nei confronti di tutte le parti del precedente grado di giudizio integra la situazione contemplata dall’art. 330 c.p.c. e fa decorrere, per ciascun destinatario che versi in situazione di soccombenza effettiva, il termine breve per l’impugnazione incidentale, indipendentemente dal suo coinvolgimento nei giudizi di gravame ex artt. 331 e 332 c.p.c. Ne consegue che è inammissibile il ricorso incidentale depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, previsto dall’art. 371, comma 2, c.p.c. Il ricorso principale, a fronte della dichiarata intenzione di non coltivarlo in caso di mancato accoglimento di quello incidentale, deve ritenersi abbandonato, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Il Tribunale di Pescara ha parzialmente accolto la domanda proposta da un’investitrice nei confronti di una banca e di un suo agente, finalizzata al ristoro dei danni sofferti per la sottoscrizione di quote di un fondo, con perdita della somma impiegata. Con la stessa sentenza il Tribunale ha accolto la domanda di manleva della banca verso l’agente e l’ha respinta verso la società cui erano state fiduciariamente intestate le quote del fondo.

La Corte di appello di L’Aquila ha confermato la condanna della banca e riformato la decisione sulla pretesa verso la società. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’ammissibilità del ricorso incidentale. Il ricorso principale era stato notificato a tutte le parti del giudizio di appello e, nei confronti della società, la notifica risultava eseguita l’11 gennaio 2024. Il controricorso recava la data del 20 febbraio 2024, mentre il ricorso incidentale, notificato il 12 aprile 2024, era stato depositato il 30 aprile 2024.

La Corte richiama il principio per cui la notifica dell’impugnazione a tutte le parti del precedente grado realizza la situazione dell’art. 330 c.p.c., implicando, rispetto a ciascun destinatario in situazione di soccombenza effettiva, il decorso del termine breve per l’impugnazione incidentale, e ciò indipendentemente dal coinvolgimento nei giudizi di gravame ex artt. 331 e 332 c.p.c. Sul punto è citata Cass. 7 febbraio 2017, n. 3129.

Ne deriva la tardività del ricorso incidentale, depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale fissato dall’art. 371, comma 2, c.p.c. Il ricorso incidentale è pertanto dichiarato inammissibile.

Quanto al ricorso principale, la Corte rileva che la banca, con il controricorso al ricorso incidentale, aveva manifestato l’intendimento di non coltivarlo nell’ipotesi di mancato accoglimento di quello incidentale. A fronte dell’inammissibilità di quest’ultimo, il ricorso principale deve ritenersi abbandonato, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Sul piano delle spese, la società, soccombente sull’impugnazione incidentale, è condannata a rivalere la banca; la ricorrente principale è condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla controricorrente, avendo desistito dall’impugnazione. La Corte esclude l’applicazione delle sanzioni dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., non essendo il giudizio definito in conformità della proposta di definizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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