Clausola penale leasing traslativo con accredito ricavato non eccessiva (Cass. civ. Sez. 3 n. 23583 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di leasing traslativo, la clausola penale che, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, prevede a carico di quest’ultimo la restituzione del bene, la ritenzione dei canoni già riscossi e il pagamento delle rate a scadere e del prezzo di riscatto, deve ritenersi non manifestamente eccessiva ai sensi dell’art. 1384 c.c. qualora contenga il patto di detrazione, in favore dell’utilizzatore stesso, del ricavato della vendita o ricollocazione del bene sul mercato. Tale meccanismo, coerente con il modello di cui all’art. 1526, secondo comma, c.c., esclude l’indebito cumulo di vantaggi in capo al concedente, dovendosi avere riguardo, nella valutazione dell’eccessività della penale, all’interesse economico del creditore all’esatto adempimento. È, invece, affetta da motivazione apparente la sentenza di merito che confermi la riduzione della penale senza confrontarsi con il contenuto della clausola e senza indicare i criteri concreti seguiti per la riduzione.
Il Fatto
Il Tribunale di Teramo, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’utilizzatrice di un contratto di leasing traslativo e dai suoi garanti, aveva ridotto ad equità, ex art. 1384 c.c., la clausola penale prevista dal contratto, ritenendola manifestamente eccessiva per l’indebito cumulo di vantaggi riconosciuti al concedente. La società istituto finanziatore, quale procuratrice della concedente, aveva proposto appello avverso tale decisione.
La Corte d’Appello di L’Aquila, confermando l’integrale riduzione della penale all’importo dei soli canoni scaduti e non versati, aveva rigettato i primi tre motivi di gravame relativi alla qualificazione del rapporto e alla valutazione della clausola. Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, che la clausola prevedeva l’accredito in favore dell’utilizzatore del ricavato della rivendita del bene, elemento non considerato dai giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente disatteso le eccezioni di inammissibilità del ricorso, ritenendo la censura specifica e idonea a confrontare la regola applicata con quella invocata, in conformità al principio di autosufficienza e al canone di specificità dei motivi di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., come delineato dalle Sezioni Unite n. 23745 del 2020.
Nel merito, la Corte ha rilevato che la clausola penale in esame prevedeva l’accredito, in favore dell’utilizzatore, di quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene restituito. Tale previsione è stata ritenuta coerente con il modello legale del leasing traslativo di cui all’art. 1526, secondo comma, c.c., poiché è diretta ad evitare che il concedente cumuli senza correttivo la restituzione del bene, la ritenzione dei canoni e la pretesa delle somme ancora dovute. La circostanza che tempi e modalità della vendita fossero rimessi alla concedente è stata considerata un profilo attinente alla fase esecutiva del meccanismo, non alla sua struttura.
La Corte ha quindi censurato la motivazione della corte territoriale che, pur richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 2061/2021, non ne aveva fatto corretta applicazione, omettendo di considerare il dato negoziale decisivo del patto di deduzione del ricavato. La conferma della valutazione di manifesta eccessività senza un confronto effettivo con il contenuto della clausola integra un vizio di motivazione.
Con riguardo al secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto fondata la censura di motivazione apparente. La corte d’appello, limitandosi ad aderire acriticamente alle conclusioni del primo giudice senza rendere percepibili le ragioni dell’adesione e senza esaminare le specifiche doglianze, ha violato l’obbligo motivazionale. È stata ribadita l’ammissibilità della motivazione per relationem solo quando il giudice del gravame dia conto dell’esame dei motivi di appello, come precisato da Cass. n. 10809/2026 e Cass. n. 2397/2021.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio per nuovo esame, dovendo il giudice del rinvio valutare l’eccessività della penale alla luce del patto di detrazione del ricavato e dell’interesse del concedente all’esatto adempimento.
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Nota della Redazione
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