Presunzioni e confessione giudiziale spontanea nella prova del credito (Cass. civ. Sez. I n. 5701 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova del credito, la prova presuntiva disciplinata dall’art. 2729 cod. civ. è provvista, nel diritto sostanziale, della medesima idoneità ad assolvere gli oneri di allegazione riconosciuta alle prove dirette e documentali. Il giudice può quindi fondare l’accertamento del credito su un ragionamento presuntivo che, muovendo da un fatto noto incontestato, pervenga al fatto ignoto secondo gli indici di gravità, precisione e concordanza. Ove una parte deduca circostanze atte a smentire il fatto ignoto, il giudice non può decidere sulla presunzione senza dare corso alla prova contraria, salvo che la ritenga inammissibile o ininfluente. La dichiarazione sfavorevole contenuta in un atto processuale ha efficacia di confessione giudiziale spontanea solo se sottoscritta personalmente dalla parte, con modalità che rivelino la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni rese.
Il Fatto
Una banca ricorre in cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che, in riassunzione dopo una precedente cassazione, aveva accolto il gravame del correntista e dichiarato la nullità di un contratto di finanziamento, condannando l’istituto alla restituzione di una somma superiore a trentaduemila euro.
Il giudice di appello aveva ritenuto provato l’ammontare degli esborsi mediante una presunzione di continuità dei versamenti secondo il piano finanziario contrattuale, rilevando che la banca si era limitata a contestare la novità della domanda. La banca censura tale accertamento sotto il profilo probatorio e sotto quello del mancato esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si deduce la violazione degli artt. 2697, 2729 e 2033 cod. civ., è infondato. La Corte ribadisce che la prova presuntiva non è prova di serie inferiore: essa possiede nel diritto sostanziale la stessa attitudine delle prove dirette ad assolvere gli oneri di allegazione. Il ragionamento del giudice di merito, che dal fatto noto del pagamento iniziale ha desunto la continuazione dei versamenti, rispetta gli indici di gravità, precisione e concordanza e non è perciò censurabile.
Il collegio esamina poi l’eccezione della banca secondo cui il fatto ignoto sarebbe smentito dalle stesse difese attrici, che avevano riconosciuto l’interruzione dei pagamenti con la notifica dell’atto di citazione. Richiama il principio per cui, in tema di prove presuntive, il giudice non può decidere sulla base della presunzione senza aver dato corso alla prova contraria, salvo che la ritenga inammissibile o ininfluente (Cass., Sez. I, n. 3593 del 1994).
Tuttavia la dichiarazione contenuta nell’atto processuale non assume efficacia confessoria. Pur potendo gli atti di parte indicati dall’art. 125 cod. proc. civ. integrare una confessione giudiziale spontanea, ai sensi degli artt. 228 e 229 cod. proc. civ., è necessario che la dichiarazione sia sottoscritta personalmente dalla parte, con modalità che rivelino la consapevolezza dei fatti sfavorevoli (Cass., Sez. I, n. 24539 del 2016).
La ricorrente, venendo meno all’onere di autosufficienza, ha riportato la dichiarazione senza precisare se l’atto fosse sottoscritto dalla parte. La lacuna non è colmabile dal collegio con la consultazione degli atti, non trattandosi di vizio processuale. Il primo motivo è dunque rigettato.
Il secondo motivo è invece fondato. La circostanza eccepita ha natura di fatto storico, è idonea a provare un fatto modificativo della pretesa ed è decisiva ai fini dell’esito della lite, essendo stata oggetto di confronto processuale. La sentenza è cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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