Il sequestro antimafia non basta per sottrarre il credito al rito ordinario: serve la confisca (Cass. civ. Sez. 3 n. 10805 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di accertamento dei crediti prevista dagli artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011 non si applica in presenza del solo sequestro preventivo: la confisca costituisce condizione sospensiva per l’operatività del rito concorsuale, non essendo sufficiente il sequestro, che può risolversi in una revoca. Il sequestro ha il solo effetto di sospendere le procedure esecutive ai sensi dell’art. 55, mentre l’accertamento del credito per le vie ordinarie resta ammissibile ove manchi la prova della data certa anteriore del credito rispetto al sequestro e non sia intervenuta la confisca.
Il Fatto
Una società di assicurazioni, avendo pagato in qualità di garante la somma dovuta da una società, agiva in regresso nei confronti di quest’ultima, ottenendo decreto ingiuntivo. La società garantita, nel frattempo sottoposta a sequestro preventivo per i reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen., si opponeva eccependo che, essendo soggetta alla disciplina antimafia, l’accertamento del credito avrebbe dovuto svolgersi davanti al giudice delegato secondo la procedura speciale del d.lgs. n. 159/2011.
Il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione, mentre la Corte d’Appello accoglieva il gravame limitatamente alla questione della legittimazione attiva degli amministratori giudiziari, rigettando nel merito l’opposizione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme del Codice Antimafia e la mancata concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Con riferimento ai primi due motivi, concernenti l’omessa pronuncia sulla richiesta di concessione dei termini e la mancata rimessione in termini per la produzione documentale, la Corte li dichiara inammissibili per difetto di interesse. La società si doleva di non aver potuto provare la propria legittimazione attiva, ma la corte di merito aveva riconosciuto tale legittimazione in capo agli amministratori giudiziari, dichiarando assorbito il motivo di gravame sulla mancata concessione dei termini.
Quanto al terzo motivo, la ricorrente sosteneva che l’accertamento del credito vantato dalla compagnia assicuratrice sarebbe dovuto avvenire secondo la speciale procedura di cui agli artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011, con conseguente improponibilità del giudizio ordinario. La Corte ritiene il motivo infondato, rilevando la carenza di due presupposti richiesti per l’applicazione della normativa invocata.
Il primo presupposto attiene alla prova che il credito risulti da atti aventi data certa anteriore al sequestro, dato che il titolo del credito azionato era successivo al provvedimento ablativo. Il secondo presupposto concerne l’intervenuta confisca: la procedura concorsuale di verifica dei crediti presuppone che la confisca sia stata emessa in primo grado, attribuendo ai creditori il termine per la domanda di accertamento. La confisca, quindi, opera come condizione sospensiva dell’applicazione della speciale procedura, non essendo sufficiente il solo sequestro, che può risolversi in una revoca.
La Corte chiarisce che, in assenza di confisca, la società torna al regime di diritto comune e il sequestro ha il solo effetto di sospendere le procedure esecutive ex art. 55, al fine di preservare la possibilità di recupero del bene in caso di successiva ablazione. Nella fattispecie, non essendo allegata la confisca, l’accertamento del credito per le vie ordinarie doveva ritenersi legittimo e il ricorso viene conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 183 c.p.c. – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
- Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio
- Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita