Inammissibile il ricorso del legale rappresentante di società cancellata (Cass. civ. Sez. III n. 24300 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto da chi si qualifichi legale rappresentante di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, perché rivolto da un soggetto che dichiara una rappresentanza riferita a una persona giuridica inesistente. Tale condotta integra un abuso processuale, non potendosi ravvisare la qualità di ex socio, che avrebbe imposto l’integrazione del contraddittorio con gli altri eventuali ex soci. La relativa declaratoria comporta, oltre alla condanna alle spese, l’applicazione delle sanzioni processuali per lite temeraria. È invece inammissibile, per le ragioni già evidenziate nella proposta di definizione, il ricorso che si risolva nella richiesta di un accertamento di fatto diverso da quello motivato dal giudice di merito.
Il Fatto
Una società s.a.s. aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, due società di consulenza e un consulente del lavoro, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dei contratti di consulenza fiscale, contabile e previdenziale. Rigettata la domanda in primo grado, la Corte d’appello di Salerno aveva accolto il gravame, condannando le due società e il professionista al pagamento di distinti importi, oltre interessi e spese.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il consulente e un soggetto che si è dichiarato legale rappresentante di una delle società, deducendo due motivi. La controricorrente si è difesa con controricorso, eccependo l’inesistenza delle società ricorrenti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto distinto la posizione del consulente da quella del presunto rappresentante societario. Quanto al primo, i due motivi — formulati ex art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., con richiamo degli artt. 115, 116 e 2697 cod. civ. — sono stati ritenuti diretti a ottenere un accertamento fattuale diverso da quello compiuto dal giudice d’appello. La loro sostanza, pur mascherata da vizi motivazionali, è quella di un gravame, risultando la sentenza impugnata accuratamente motivata. Da qui l’inammissibilità, per le ragioni già evidenziate nella proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ..
Venendo alla posizione societaria, la Corte ha dato atto che entrambe le società erano state cancellate dal registro, risultando del tutto inesistenti all’epoca del giudizio di legittimità. Il ricorrente aveva agito dichiarandosi legale rappresentante di una persona giuridica inesistente dal 2012. Questa qualificazione, esplicita nel ricorso, integra un abuso processuale. La Corte ha precisato che, ove il ricorrente avesse agito quale ex socio, si sarebbe dovuto procedere all’integrazione del contraddittorio con gli altri eventuali ex soci. Il ricorso è pertanto inammissibile, assorbito ogni altro profilo.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna di entrambi i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali. La Corte ha inoltre applicato il combinato disposto degli artt. 96, terzo e quarto comma, e 380-bis, quarto comma, cod. proc. civ., rilevando che ciò che conta è l’esito di inammissibilità del giudizio, non la diversità delle relative ragioni. Sono state così pronunciate le condanne in favore della controricorrente e in favore della Cassa delle ammende. Infine, è stata data attenzione ai presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 4315 del 2020.
Nota della Redazione
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