Inammissibile il ricorso pensionistico per mancata domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 322 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. quando sia proposto senza che sia stata presentata la preventiva domanda amministrativa all’amministrazione competente. L’effetto favorevole di una sentenza di illegittimità costituzionale non può essere esteso d’ufficio alla posizione del dipendente già collocato in quiescenza: occorre una specifica istanza che consenta alle amministrazioni coinvolte, ciascuna per la propria competenza, di istruire il procedimento di verifica dei presupposti. In difetto di tale domanda resta preclusa al giudice ogni valutazione di merito sulla riliquidazione del trattamento.

Il Fatto

Tre ex docenti della scuola secondaria, collocati in quiescenza tra il 2021 e il 2022, hanno proposto ricorso alla Corte dei conti per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico, con corresponsione delle differenze economiche e previdenziali connesse al riconoscimento della maggiorazione della RIA.

I ricorrenti fondano la domanda sugli effetti della sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, nella parte in cui prorogava al 31 dicembre 1993 la data per la maturazione delle anzianità utili ai fini delle maggiorazioni retributive. Sostengono che tale pronuncia incida sulle rispettive posizioni, riconoscendo il beneficio economico e la conseguente ricaduta sul trattamento di fine servizio e sull’assegno pensionistico.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS per difetto di domanda amministrativa. La questione viene esaminata alla stregua dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., secondo cui i ricorsi sono inammissibili quando propongano domande sulle quali l’amministrazione non si sia ancora pronunciata in sede amministrativa, ovvero non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione di un formale atto di diffida a provvedere.

La Corte verifica, sulla base degli atti di causa e delle espresse ammissioni rese dalle parti in udienza, che nessuno dei ricorrenti ha presentato la domanda amministrativa diretta a ottenere dalle amministrazioni competenti l’estensione degli effetti favorevoli della sentenza del Giudice delle leggi alla propria posizione.

L’omissione viene ritenuta preclusiva. Le amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di competenza, non hanno potuto istruire il procedimento volto a verificare i presupposti per accogliere o denegare l’istanza. Il ricorso viene così dichiarato inammissibile, senza alcuna valutazione sul merito della spettanza del beneficio.

Quanto alle spese di lite, il giudice applica l’art. 31, comma 3, c.g.c. e valorizza il contegno leale e collaborativo serbato dai ricorrenti nel corso della discussione, che hanno aderito all’eccezione di inammissibilità. Ne dispone pertanto la compensazione integrale fra tutte le parti del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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