Chiusura dei questionari consuntivi e assenza di valutazione positiva implicita (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 461 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La chiusura dei questionari consuntivi redatti ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, disposta allo stato degli atti all’esito dell’esame istruttorio, non integra una valutazione positiva della gestione finanziaria dell’ente. La definizione del procedimento di controllo non preclude ulteriori approfondimenti e lascia impregiudicati gli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti. Gli inviti rivolti all’ente a osservare i termini di approvazione del rendiconto, a correggere la determinazione della cassa vincolata, a monitorare i contenziosi e a rispettare le tempistiche di costituzione del fondo delle risorse decentrate costituiscono esercizio della funzione di vigilanza e non ordini di servizio. La contrattazione decentrata tardiva, intervenuta nell’esercizio successivo a quello di riferimento, è prassi non conforme al principio di programmazione.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo ha esaminato i questionari sui rendiconti di gestione relativi agli esercizi finanziari 2020-2024, redatti dall’organo di revisione dell’ente locale sulla base dei criteri dettati dalla Sezione delle autonomie. L’istruttoria ha acquisito i dati presenti nella Banca dati amministrazioni pubbliche, nel sistema Con.Te. e in ulteriori banche dati disponibili.
Con nota istruttoria la Sezione ha chiesto chiarimenti su alcuni profili: tardiva approvazione del consuntivo negli esercizi 2021 e 2022, mancata valorizzazione della cassa vincolata, incremento degli accantonamenti al fondo contenzioso nel triennio 2022-2024 e mancata costituzione del fondo per il salario accessorio nell’esercizio 2024. L’ente ha risposto fornendo elementi informativi e documentazione, così consentendo la definizione del procedimento.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricognizione dei dati contabili ricavati dalla BDAP, ricostruendo l’evoluzione del risultato di amministrazione e la sua composizione tra parte accantonata, vincolata, destinata agli investimenti e disponibile. Per l’esercizio 2024 rileva un accantonamento al FCDE pari a 89.640,33 euro, a fronte di residui attivi complessivi di 766.071,19 euro.
All’esito delle verifiche, i rendiconti oggetto di istruttoria appaiono sostanzialmente in linea con i vincoli di finanza pubblica vigenti. La nota di risposta dell’ente ha chiarito tutte le questioni sollevate in sede istruttoria, fornendo elementi di informazione e documentazione.
Ciò nonostante, la Sezione non si limita a prendere atto delle risposte. Rivolge all’ente una serie di inviti: continuare nella scrupolosa osservanza dei termini ex art. 227 del TUEL per l’approvazione del rendiconto; provvedere alla corretta determinazione della cassa vincolata, con apposizione dei vincoli al momento dell’incasso e pronta ricostituzione di quelli pretermessi, nel rispetto delle prescrizioni introdotte dal D.L. n. 60/2024, che ha circoscritto il vincolo di cassa alle sole entrate derivanti da mutui, prestiti e trasferimenti; proseguire nel monitoraggio dei contenziosi per valutare necessità e congruità degli accantonamenti; rispettare le tempistiche di redazione e costituzione del fondo delle risorse decentrate.
Su quest’ultimo punto la Sezione richiama la propria precedente deliberazione n. 189/2024/PAR del 19 agosto 2024, con cui è stata stigmatizzata la prassi della cosiddetta “contrattazione tardiva”. La contrattazione deve intervenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio, per stabilire contestualmente le regole di corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività, in coerenza con il principio di programmazione degli obiettivi e dell’utilizzo delle risorse finanziarie.
Il dispositivo chiude i questionari consuntivi allo stato degli atti e precisa che tale conclusione non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi. La delibera è trasmessa al Sindaco e all’organo di revisione dei conti per quanto di rispettiva competenza.
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Nota della Redazione
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