Inammissibile il ricorso per pensione privilegiata senza previa domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 293 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulla domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, anche quando sia proposta in via autonoma e non congiuntamente alla condanna dell’ente previdenziale. Nei casi di liquidazione a domanda, il ricorso diretto a ottenere la pensione privilegiata è inammissibile se non è stata preventivamente presentata la relativa istanza all’amministrazione competente. La mancanza della domanda amministrativa impedisce al giudice contabile di esaminare il merito, non potendo egli sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio delle funzioni alla stessa intestate.
Il Fatto
Il ricorrente, già Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri e in congedo dal 1° gennaio 2023, ha chiesto alla Corte dei conti di accertare e dichiarare la dipendenza da causa di servizio di due infermità ai fini dell’ottenimento della pensione privilegiata, oltre alla condanna dell’INPS al pagamento del relativo importo. L’istanza scaturiva da un’aggressione subita in servizio nel 2015.
Il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio e, di conseguenza, l’amministrazione avevano riconosciuto come dipendente da causa di servizio solo una delle patologie lamentate, negando le altre in sede di equo indennizzo. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza di previa domanda amministrativa; il Ministero della Difesa ha contestato la giurisdizione del giudice contabile.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, è devoluta alla Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio proposta insieme alla condanna dell’ente previdenziale, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della spettanza del trattamento privilegiato. La giurisdizione contabile è esclusiva e ancorata al criterio della materia, sicché il petitum sostanziale — accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini della pensione di privilegio — radica la competenza di questa Corte.
Nel merito dell’ammissibilità, il Collegio ha invece accolto l’eccezione dell’INPS. Il giudice contabile è competente a verificare l’esistenza di un interesse sostanziale al trattamento pensionistico e il rispetto delle condizioni processuali previste dal rito pensionistico. Nella specie, il ricorrente, in congedo dal 2023, ha agito deducendo l’erroneità del parere del Comitato di Verifica posto a base del decreto di diniego dell’equo indennizzo, senza però aver mai presentato istanza di pensione privilegiata.
La Corte ha richiamato l’art. 167 del d.P.R. n. 1092 del 1973, secondo cui il trattamento privilegiato è liquidato d’ufficio nei confronti del dipendente cessato per infermità riconosciute dipendenti da fatti di servizio, mentre in ogni altro caso è liquidato a domanda. Ne deriva che, nei casi di liquidazione a domanda, l’interessato deve presentare la relativa istanza all’amministrazione tenuta a pronunciarsi sui presupposti di legge. La domanda proposta solo in sede giudiziale è inammissibile.
Il riferimento normativo è l’art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c., che dichiara inammissibili i ricorsi concernenti domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine dalla notifica di un formale atto di diffida a provvedere. La finalità della norma è impedire al giudice di sostituirsi all’amministrazione. Nel caso concreto non risultava prodotto alcun provvedimento di diniego di pensione privilegiata, alcuna diffida, né alcuna previa istanza all’INPS, competente al riconoscimento del beneficio.
La Corte ha inoltre escluso che l’asserita impossibilità di invio telematico dell’istanza potesse assumere rilevanza, non essendo stata fornita prova del mancato perfezionamento. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra deduzione, eccezione e istanza, e con integrale compensazione delle spese di lite per essere il giudizio definito su questione preliminare.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.