Controllo finanziario SSR e segnalazione di criticità contabili non gravi (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo finanziario che le Sezioni regionali della Corte dei conti esercitano sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 174/2012, non è circoscritto alla verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della sostenibilità dell’indebitamento. Esso è preordinato, in una logica ausiliaria, anche alla segnalazione alla Regione di criticità e anomalie che, pur non integrando gli estremi della grave irregolarità contabile e finanziaria, siano suscettibili di ledere l’attendibilità dei bilanci degli enti sanitari e di riverberarsi sugli equilibri del sistema sanitario regionale. L’esito del controllo non assume pertanto contenuto esclusivamente sanzionatorio o interdittivo, ma può tradursi nell’approvazione di una relazione conclusiva che, all’esito dell’istruttoria e del contraddittorio con l’ente, dia conto degli aspetti meritevoli di segnalazione per il progressivo miglioramento della gestione.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia ha esercitato il controllo finanziario sul bilancio d’esercizio 2023 dell’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Il Collegio sindacale dell’ente ha trasmesso la documentazione richiesta, registrata al protocollo della Corte, e la Sezione ha avviato la fase istruttoria. La bozza di referto è stata comunicata all’Amministrazione, che ha partecipato a un incontro in contraddittorio con il proprio Collegio sindacale, i cui esiti sono stati recepiti nel verbale. All’esito dell’istruttoria, non sono emersi elementi di criticità tali da pregiudicare la situazione di equilibrio economico-finanziario dell’ente, ma sono stati rilevati profili meritevoli di segnalazione ai fini di un progressivo miglioramento gestionale.
La Motivazione della Corte
La deliberazione muove dal quadro normativo che fonda il controllo finanziario della Corte dei conti sugli enti del Servizio sanitario nazionale. L’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 demanda alle Sezioni regionali il controllo sui bilanci d’esercizio degli enti del servizio sanitario, da esercitare tramite l’esame e la valutazione delle relazioni dei collegi sindacali, elaborate secondo le linee guida definite unitariamente dalla Corte. L’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, estende tale controllo alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo di indebitamento di cui all’art. 119, sesto comma, della Costituzione e della sostenibilità dell’indebitamento, nonché all’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti.
La Sezione interpreta la propria funzione in chiave ausiliaria, coerente con il ruolo costituzionale dell’organo di controllo. Il compito di segnalare alla Regione le gravi irregolarità contabili e finanziarie idonee a mettere a rischio gli equilibri di bilancio non esaurisce la finalità del controllo. L’adempimento è esteso anche alla segnalazione di quelle criticità che, pur non configurandosi come gravi irregolarità, siano espressione di risultanze e pratiche contabili potenzialmente lesive dell’attendibilità dei bilanci, con possibili ripercussioni sugli equilibri dell’intero sistema sanitario regionale.
La decisione di approvare l’allegata relazione conclusiva si fonda sull’esito positivo dell’istruttoria in ordine alla sostenibilità complessiva della gestione. L’assenza di criticità pregiudizievoli per l’equilibrio economico-finanziario non ha tuttavia escluso la rilevazione di aspetti da segnalare all’ente per il miglioramento della gestione. In tal modo, la Sezione dà conto dell’esito del controllo senza limitarsi a un giudizio dicotomico di regolarità o irregolarità, ma orientando l’ente al progressivo consolidamento delle proprie prassi gestionali.
Nota della Redazione
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