Riliquidazione pensione militare: coefficiente 2,44% e previa domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 292 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44%. L’aliquota del 44% di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 non è pertanto applicabile in via automatica. La domanda di rideterminazione del beneficio dei sei scatti è inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. ove non sia stata oggetto di preventiva istanza amministrativa, non potendo il giudice contabile sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio delle funzioni alla stessa intestate.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in congedo assoluto dal 19.09.2005 e titolare di pensione ordinaria calcolata con il sistema misto, ha chiesto la riliquidazione del trattamento ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione del coefficiente del 2,44% e ricalcolo dei sei scatti ex art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, con decorrenza dal 15.03.2014. Alla data del 31.12.1995 l’anzianità contributiva era di quindici anni, undici mesi e diciotto giorni.

Dopo un’istanza del 15.03.2019 e un primo ricorso dichiarato inammissibile con sentenza n. 71/2023 per difetto di previa domanda amministrativa, il ricorrente ha reiterato la richiesta nell’agosto 2024. L’INPS ha respinto le domande, eccependo di essere mero ordinatore secondario di spesa e che gli adempimenti propedeutici spettavano al Ministero della Difesa.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile affronta due questioni. La prima riguarda la domanda sui sei scatti stipendiali. La Corte rileva che essa non era compresa nella domanda amministrativa, riferita alla sola riliquidazione ex art. 54 e ai benefici di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, spettanti al militare in congedo assoluto per non idoneità al servizio. La rideterminazione ex art. 4 è questione diversa per natura e destinatari e avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma istanza.

La Corte richiama l’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., che sancisce l’inammissibilità dei ricorsi proposti su domande non precedute da provvedimento amministrativo o da formale atto di diffida. La finalità della norma, espressione di un principio già presente nel previgente assetto procedurale, è impedire che il giudice contabile si sostituisca all’amministrazione. Il controllo giudiziale non può che essere successivo all’operato della medesima, secondo il prevalente orientamento (Sez. II Appello n. 410/2018). La domanda non può ritenersi implicitamente formulata.

La seconda questione riguarda il ricalcolo della pensione con l’aliquota del 2,44%. La Corte richiama la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, che ha composto i contrasti giurisprudenziali. Il principio è che la quota retributiva va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati al 31.12.1995, applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, mentre l’aliquota del 44% non è applicabile a chi a quella data vantava un’anzianità inferiore a quindici anni.

Il giudice monocratico dichiara di non discostarsi da tale nomofilachia e riconosce il diritto agli arretrati, maggiorati degli interessi legali e, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Dichiara prescritti i ratei anteriori al quinto anno dall’istanza del 15 marzo 2019. Il Ministero della Difesa è condannato alla riliquidazione entro trenta giorni dalla notifica e alla trasmissione del provvedimento all’INPS e all’interessato; l’Istituto provvede nei successivi trenta giorni. Le spese di lite sono compensate ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016, in ragione del parziale accoglimento e della novità dei principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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