Annullato il diniego di discarico per diligente riscossione dei crediti inesigibili (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 42 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., avente ad oggetto la fondatezza del diritto dell’ente locale di ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili, il diniego di discarico è illegittimo quando il concessionario fornisce adeguata dimostrazione di aver assolto con diligenza all’attività di riscossione. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, la perdita del diritto al discarico consegue alla mancata riscossione imputabile al concessionario; l’imputabilità va esclusa quando l’azione esecutiva non poteva proseguire per cause non riconducibili al concessionario, quale il decesso del debitore con rinunzia all’eredità degli eredi. Il giudice contabile valuta i vizi dell’attività amministrativa solo nella misura in cui si riverberano sulla sussistenza del diritto al rimborso.
Il Fatto
Il giudizio si inserisce nel contenzioso tra un Comune e la società concessionaria incaricata della riscossione dei crediti dell’ente locale. L’amministrazione avviava una verifica su numerose partite affidate alla società e, non ritenendo fondate le risposte ottenute, adottava i provvedimenti di diniego del discarico delle somme da riscuotere. La società impugnava i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale regionale, eccependo vizi procedimentali e contestando il potere di controllo dell’ente.
La vicenda processuale ha visto un duplice intervento della Corte costituzionale, con la sospensione dei giudizi interessati: con la sentenza n. 51/2019, il giudice delle leggi ha chiarito che le disposizioni della legge finanziaria per il 2015 non si applicano alla società, riconducibile allo scorporo di un ramo di azienda da un concessionario nazionale e rimasta di natura privata, con conseguente applicabilità della disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Con la successiva sentenza n. 66/2022 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma che disponeva l’applicabilità retroattiva di quella disciplina derogatoria ai concessionari privati.
La Motivazione della Corte
Riassunti i giudizi, il Collegio ha richiamato la propria precedente decisione, alla cui motivazione ha fatto pieno rinvio, ribadendo che il giudizio ad istanza di parte non costituisce azione demolitoria del provvedimento amministrativo, ma riguarda la fondatezza del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili. In ragione del principio del ragionevole affidamento circa l’applicabilità della normativa derogatoria, la società non poteva essere dichiarata inadempiente per la sola omessa comunicazione di inesigibilità nei termini dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, dovendosi verificare gli ulteriori presupposti sostanziali.
Il Collegio ha poi affrontato la fondatezza in concreto del diniego, verificando se fosse effettivamente determinata una inesigibilità del credito imputabile al concessionario che non avesse adempiuto diligentemente. La Sezione ha riconosciuto la situazione di disordine organizzativo e gestionale che all’epoca caratterizzava la riscossione dei crediti degli enti locali, con errori e mancati abbinamenti nella archiviazione delle partite creditorie, disfunzioni che avevano indotto il legislatore a disporre ampie proroghe.
Nel caso concreto, la società ha allegato copia degli atti di riscossione adottati, comprendenti numerose cartelle di pagamento e successivi atti di intimazione e ingiunzione, oltre ad attività di tutela del credito quali verifiche patrimoniali e preavvisi di fermo amministrativo. Il Collegio ha ritenuto che, pur se sviluppata nel tempo attraverso numerosi atti, l’attività di riscossione risultasse diligentemente assolta.
Assume rilievo decisivo il fatto che il contribuente era deceduto e che entrambi gli eredi avevano presentato regolare rinunzia all’eredità, antecedentemente alle comunicazioni di inesigibilità. Il concessionario, successivamente all’instaurazione del giudizio, non era quindi nelle condizioni di proseguire l’attività esecutiva nei confronti degli eredi. Di qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità del quadro normativo e dell’evoluzione interpretativa.
Nota della Redazione
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