Improcedibile il ricorso pensionistico non notificato all’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 106 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito contabile pensionistico, l’art. 155, terzo comma, c.g.c. impone al ricorrente di notificare all’amministrazione il ricorso depositato e il decreto di fissazione di udienza entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto stesso. Il successivo art. 155, comma 5 bis, c.g.c. prescrive il deposito delle prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno precedente l’udienza. L’omesso deposito della prova della notificazione, in difetto di costituzione della parte convenuta, impedisce l’instaurazione del contraddittorio per inesistenza della notifica e determina l’improcedibilità del giudizio. La pronuncia in rito comporta che nulla sia disposto per le spese, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico CAT FS, ha contestato la comunicazione di riliquidazione del 20 ottobre 2021, con cui l’INPS ha revocato in via definitiva le prestazioni collegate ai redditi degli anni 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 35, comma 10 bis, del d.l. n. 207/2008. Ha chiesto la declaratoria di non dovutezza delle somme trattenute a titolo di indebito a decorrere da novembre 2021.
Il ricorso è stato dapprima proposto dinanzi al giudice ordinario, che con sentenza del 23 ottobre 2024 ha declinato la giurisdizione in favore del giudice contabile. La ricorrente ha quindi riassunto la causa davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria con atto depositato il 19 novembre 2024. Nessuno è comparso all’udienza del 12 maggio 2025 e l’INPS non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta una questione esclusivamente processuale, relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio. Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza del 26 novembre 2024 non risultano notificati all’INPS, poiché il ricorrente non ha depositato, nel termine assegnato dall’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., la prova dell’avvenuta notifica.
La Corte richiama la disciplina del rito. L’art. 155, terzo comma, c.g.c. onera la parte ricorrente della notifica all’amministrazione del ricorso depositato in Segreteria e del decreto di fissazione d’udienza, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il comma 5 bis della stessa disposizione prescrive il deposito delle prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data dell’udienza.
Nel caso concreto, nessuna prova della notificazione è stata depositata. Il difensore della ricorrente non è comparso in udienza e la parte convenuta non si è costituita. Da questi elementi il giudice desume la mancata instaurazione del contraddittorio, per inesistenza della notifica stessa.
La conseguenza processuale è l’improcedibilità del giudizio, dichiarata con la pronuncia in rito. Poiché la decisione non investe il merito della pretesa pensionistica e la parte convenuta non si è costituita, il giudice, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c., nulla dispone per le spese.
Nota della Redazione
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