Imposta di soggiorno e difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 63 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella introdotta dall’art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, che ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 4 d.lgs. n. 23/2011, il gestore di struttura ricettiva è responsabile d’imposta e non agente contabile. Ne deriva il venir meno della qualifica di agente contabile e l’attrazione delle liti tra ente impositore e responsabile d’imposta nella giurisdizione tributaria. Sussiste pertanto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul danno da omesso riversamento dell’imposta di soggiorno, ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale, a seguito di segnalazione del Comune, ha citato in giudizio il gestore di una struttura ricettiva per il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno, quantificato in euro 19.338,00, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi, rivalutazione e spese.
All’udienza di discussione il Procuratore regionale ha chiesto il rinvio in attesa della pronuncia della Corte di cassazione sul regolamento di giurisdizione proposto in altro giudizio pendente presso la stessa Sezione. Il convenuto non si è costituito. La questione centrale è la permanenza della giurisdizione contabile dopo la riforma del 2020.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio, ritenendola palesemente destituita di fondamento. L’art. 92 c.g.c. consente il rinvio all’udienza immediatamente successiva, di ufficio o su motivata istanza di parte, ma la richiesta non è sorretta da alcuna ragione giuridica attendibile.
La Corte rileva che è già intervenuta Cass., sez. un., n. 1527/2026 del 23 gennaio 2026, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione contabile in vicenda analoga, in favore del giudice tributario. L’unica motivazione della Procura è quindi l’aspettativa di un ripensamento della Cassazione, aspettativa che non può trovare ingresso, maturo il giudizio per essere deciso e ostandovi il principio costituzionale della durata ragionevole del processo.
Nel merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa. Fino alla riforma del 2020 la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., n. 22963/2025 e n. 19654/2018) e quella contabile prevalente attribuivano all’albergatore il ruolo di agente contabile, riconoscendo la giurisdizione contabile. La nuova qualificazione normativa quale responsabile d’imposta ha fatto venir meno quel silenzio normativo che era stato colmato con la figura dell’agente contabile.
La costruzione sistematica muove ora dal rinvio al ruolo definito dall’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 (oggi art. 2, comma 3, d.lgs. n. 33/2025). Il responsabile d’imposta è persona estranea al presupposto impositivo, riferibile all’ospite, e la sua responsabilità è insita nel ruolo di garanzia assegnato ex lege. Da ciò deriva una solidarietà passiva non paritetica, che legittima la rivalsa integrale ai sensi dell’art. 64, comma 3.
Il legislatore del 2020 ha poi procedimentalizzato l’attuazione in autotassazione del tributo, imponendo al gestore la dichiarazione periodica e prevedendo sanzioni tributarie per dichiarazione infedele od omessa e per omesso o ritardato versamento, con rinvio al d.lgs. n. 471/1997. La natura esclusivamente tributaria dell’obbligazione è stata affermata da Cass., sez. V, n. 6187/2024 e, da ultimo, da Cass., sez. un., n. 1527/2026, che ne ha fatto discendere l’attrazione delle liti nella giurisdizione tributaria. Il Collegio dichiara quindi il difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c., nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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