Improcedibile il ricorso pensionistico non notificato all’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 176 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile pensionistico la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza all’ente resistente impedisce l’instaurazione del rapporto processuale. Ne consegue che il giudice, rilevata la mancata costituzione del convenuto per difetto di vocatio in ius, dichiara improcedibile la domanda, senza poter esaminare nel merito le censure prospettate. La declaratoria di improcedibilità per vizio della notificazione assorbe ogni questione di merito, comprese le eccezioni di illegittimità costituzionale, che restano necessariamente precluse in assenza di un valido contraddittorio.

Il Fatto

Quattro dipendenti pubblici in quiescenza, titolari di trattamenti pensionistici di importo lordo superiore a quattro volte il minimo INPS, hanno agito davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, contro l’INPS. Essi hanno lamentato la violazione dei principi costituzionali in materia previdenziale per effetto dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 e dell’art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023, che avevano ridotto la rivalutazione automatica delle pensioni superiori a tale soglia per il biennio 2023-2024.

I ricorrenti hanno dedotto il c.d. effetto di trascinamento, per cui la falcidia biennale avrebbe prodotto una perdita definitiva del potere d’acquisto, calcolandosi le rivalutazioni successive sull’importo nominale ormai ridotto. Hanno chiesto il ricalcolo del trattamento come se le trattenute non fossero mai state applicate e, in via subordinata, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 CEDU.

La Motivazione della Corte

Il Giudice delle pensioni ha rilevato, in via preliminare e assorbente, un vizio procedurale che preclude l’esame del merito. All’udienza fissata per il 10 luglio 2025 nessuno è comparso. Soprattutto, il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza non erano stati notificati all’INPS.

La Corte ha qualificato tale omissione come fatto che non consente l’instaurazione del rapporto processuale. La vocatio in ius del convenuto costituisce presupposto indefettibile del giudizio contabile: in sua assenza non si realizza il contraddittorio e il giudice non può pronunciarsi sulla domanda.

Il Collegio si è limitato a prendere atto della mancata notificazione, senza esaminare le censure di incostituzionalità prospettate in via subordinata. Il difetto di instaurazione del rapporto processuale ha quindi determinato la declaratoria di improcedibilità dell’intera domanda, poiché la mancanza della notifica impedisce di accertare il diritto alla rivalutazione richiesto e di valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

La decisione non contiene alcun esame del merito. Il Giudice ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso e ha statuito nulla per le spese, mandando alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Resta fermo che la domanda potrà essere riproposta nel rispetto delle regole sulla instaurazione del contraddittorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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