Ricorso personale in cassazione inammissibile per difetto di legittimazione (Cass. pen. Sez. II n. 32836 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, è inammissibile per difetto di legittimazione. L’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel richiedere a pena di inammissibilità la sottoscrizione del difensore abilitato, non lede gli artt. 111, settimo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, par. 3, lett. c), CEDU e all’art. 48, comma 2, Carta di Nizza. L’esclusione della difesa personale rientra nella discrezionalità del legislatore e non comprime le facoltà difensive, essendo l’atto di impugnazione privo del requisito di legittimazione soggettiva.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 18.06.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 22.02.2024 a carico di due imputati, per il reato di tentata rapina impropria aggravata in concorso. Avverso tale pronuncia entrambi i condannati proponevano ricorso per cassazione personalmente, con atti di contenuto identico, affidati a due motivi.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentavano la nullità della sentenza per carenza e manifesta illogicità della motivazione, con particolare riguardo alla determinazione della pena. Con il secondo motivo sollevavano questione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui impone la sottoscrizione del difensore iscritto nell’albo speciale, per asserito contrasto con i parametri costituzionali e convenzionali.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di legittimazione. I ricorsi risultano proposti personalmente dagli imputati, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che prescrive a pena di inammissibilità la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

Il Collegio precisa che, trattandosi di atto personale, non assumono rilievo né l’autenticazione della firma a opera di un legale, né la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato e della delega al deposito. Tali adempimenti, osserva la Corte, non attribuiscono al difensore la titolarità dell’atto. Sul punto richiama Sez. 3, n. 11126 del 25.01.2021 e Sez. 6, n. 54681 del 03.12.2018.

Quanto alla dedotta questione di costituzionalità, la Corte ricorda che le Sezioni unite, con la sentenza n. 8914 del 21.12.2017 (dep. 2018), hanno già dichiarato la manifesta infondatezza della questione relativa all’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 63, legge n. 103/2017. Si è affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore esigere la rappresentanza tecnica per le impugnazioni in cassazione, senza che ciò comporti limitazione delle facoltà difensive.

La Corte sottolinea che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto per il diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. Poiché le impugnazioni sono state proposte in difetto di legittimazione dopo l’entrata in vigore della novella, il cui art. 1, comma 62, legge n. 103/2017 ha introdotto il comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen., i ricorsi sono trattati nelle forme de plano.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa, della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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