Ricorso straordinario per errore di fatto: riproposta impugnazione non consentita (Cass. pen. Sez. II n. 32835 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è ammissibile esclusivamente per l’errore materiale, consistente nella mancata corrispondenza tra la volontà correttamente formatasi e la sua estrinsecazione grafica, e per l’errore di fatto, consistente in una svista o in un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità. Restano estranei a tale ambito gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti processuali, nonché gli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione delle norme sostanziali e processuali: rispetto a essi opera il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione. Ne deriva che il condannato che riproponga, in sede straordinaria, censure già scrutinate e disattese, relative alla mancata considerazione di elementi probatori o alla qualificazione del fatto, non introduce un errore percettivo ma una non consentita impugnazione ordinaria, con conseguente declaratoria di inammissibilità.

Il Fatto

Un imputato è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato di cui all’art. 348 cod. pen. Avverso la sentenza di appello egli ha proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile dalla Sesta sezione penale con sentenza n. 1646 del 30/10/2024, depositata il 14/01/2025.

Contro tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., articolato in tre motivi: asserita contraddittorietà della motivazione per non avere i giudici di merito e di legittimità considerato un certificato della commissione tributaria e talune deposizioni testimoniali; erronea affermazione della continuazione del reato; erronea applicazione della recidiva per essere stato confuso con altro imputato.

La Motivazione della Corte

La Seconda sezione muove dalla ricostruzione delle due sole ipotesi che legittimano il rimedio straordinario. L’errore materiale attiene alla mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica. L’errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto è percepito in modo difforme da quello effettivo. Restano invece fuori dall’area dell’errore di fatto gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto. Il collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 37505 del 14/07/2011 e Sezioni Unite n. 16103 del 27/03/2002, oltre a successive pronunce di sezione (Sez. V n. 29240 del 01/06/2018; Sez. III n. 47316 del 01/06/2017; Sez. IV n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017).

Su questa base la Corte rileva che nessuno dei tre motivi prospetta errori di estrinsecazione grafica della volontà, con conseguente estraneità delle censure all’ambito dell’errore materiale. Quanto all’errore di fatto, il percorso argomentativo è puntuale: sul primo motivo, la sentenza impugnata aveva dato atto della lagnanza circa il certificato e le deposizioni, ritenendoli non decisivi perché l’imputato aveva svolto in modo continuativo attività di consulenza legale e predisposto ricorsi, a nulla rilevando che non li avesse firmati; sul secondo motivo, aveva esaminato la contestazione relativa alla data di consumazione del reato e alla prescrizione, individuando nell’atto del 2017 l’ultimo atto tipico; sul terzo, aveva scrutinato la doglianza sulla recidiva, qualificando come mero lapsus il riferimento a un altro imputato e confermando la tenuta della motivazione.

Il condannato, conclude la Corte, non ha evidenziato errori percettivi, ma ha sostanzialmente riproposto un’ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria, deducendo errori di valutazione, anche su elementi probatori, e di diritto che sarebbero stati compiuti dalla Sesta sezione. Il ricorso è pertanto inammissibile, con procedura de plano a norma del comma 4 dell’art. 625-bis cod. proc. pen., richiamandosi sul punto Sez. V n. 14380 del 01/02/2024.

Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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