Ricorso del P.G. contro assoluzione in appello: inammissibile per prescrizione sopravvenuta (Cass. pen. Sez. II n. 22829 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione del Procuratore generale avverso la sentenza di assoluzione, proposto per l’esatta applicazione della legge, è inammissibile per difetto dell’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quando l’eventuale annullamento non assicuri un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole. Tale condizione non sussiste se il reato contestato si è prescritto dopo la decisione impugnata e prima della pronuncia di legittimità. Il giudice di legittimità non può compiere una nuova valutazione delle prove, né attribuire ai medesimi dati dimostrativi un significato diverso, e la doglianza di illogicità della motivazione è ammissibile solo se denuncia una frattura logica del percorso argomentativo, non se prospetta una lettura alternativa dei fatti.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ricorre per cassazione avverso la sentenza che, in riforma della condanna di primo grado, ha assolto l’imputato dal delitto di reimpiego di capitali illeciti in concorso, aggravato dalla finalità di agevolazione di sodalizi camorristici. I fatti sono contestati come commessi fino al febbraio 2011.
Il ricorrente deduce illogicità della motivazione sotto tre profili: l’esame parziale e parcellizzato degli indizi sull’investimento delle risorse illecite in una società finanziaria; l’omessa valutazione di conversazioni captate; le ragioni della cessione di un’autovettura di pregio. La difesa ha insistito per l’inammissibilità o il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione. I motivi che lamentano la violazione della regola di giudizio dell’art. 533 cod. proc. pen. e l’illogicità — per come rubricata, “mera” e non “manifesta” come richiede l’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. — non sono coltivabili quando si limitano a illustrare una possibile alternativa al concatenarsi logico posto a fondamento della decisione, senza dimostrare che tale alternativa sia l’unica logicamente plausibile (sin da Sez. 6, n. 11194 del 08.03.2012, Lupo; da ultimo, Sez. 2, n. 17076 del 06.05.2026, Laurato).
Le deduzioni del ricorrente, osserva la Corte, sollecitano una diversa valutazione delle emergenze processuali, in particolare del peso delle prove dichiarative e intercettive assunte in primo grado. A fronte del preciso ancoraggio alle emergenze e del rigore logico che connota l’iter argomentativo della decisione impugnata, tale operazione non trova spazio in sede di legittimità. Il tema è quello della solida e razionale giustificazione complessiva che la motivazione deve offrire circa il valore persuasivo degli elementi posti a sostegno della decisione e l’irrilevanza di quelli prospettati come antagonisti (Sez. 6, n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito; Sez. 2, n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino; Sez. 1, n. 16523 del 04.12.2020, Romano; Sez. 2, n. 4218 del 15.01.2026, Caiazzo).
Il controllo di legittimità non si costruisce sull’esame delle possibilità rappresentative del fatto, ma sull’opzione del fatto come recepita dal giudice di merito. La doglianza di illogicità è accoglibile solo quando il ragionamento non si fondi su una massima di esperienza, ma valorizzi una congettura o una pretesa regola generale priva di plausibilità. Nella specie, la Corte di merito ha argomentato in modo diffuso il mancato superamento del ragionevole dubbio, spiegando che non è rimasto univocamente dimostrato l’investimento dei capitali illeciti nella società finanziaria: l’indizio volge in direzione generica, ma manca la prova che quello specifico transito di denaro, a fini speculativi, si sia realizzato. L’argomentare non palesa alcuna illogicità, tanto meno in forma manifesta.
La Corte rileva poi un dato ulteriore: i fatti sono contestati come commessi fino al febbraio 2011; il termine di prescrizione è di dodici anni, prorogabile di un quarto per gli eventi interruttivi; ai quindici anni si aggiungono novanta giorni per le sospensioni verificatesi nel giudizio di merito. Il reato sarebbe quindi comunque prescritto in data 2 maggio 2026, successiva alla decisione impugnata e di poco successiva alla data in cui gli atti sono pervenuti presso la Cancelleria centrale di questa Corte. La Corte richiama il principio per cui il ricorso del pubblico ministero per l’esatta applicazione della legge è inammissibile se la vicenda è ormai esaurita, a nulla rilevando l’aspirazione all’affermazione in astratto di un principio di diritto (Sez. 6, n. 33573 del 20.05.2015, Rv. 264996-01; da ultimo, Sez. 6, n. 26221 del 04.05.2023).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La qualità pubblica della parte ricorrente inibisce, per espressa disposizione normativa dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.