Ricorso inammissibile se ripropone doglianze già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 25215 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici. Il sindacato di legittimità non può tradursi in una rivisitazione del calcolo sanzionatorio, che appartiene alla discrezionalità del giudice del merito e si sottrae allo scrutinio della Corte quando la determinazione della pena non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Parimenti inammissibili sono i motivi che, pur formalmente volti a censurare la motivazione, non si confrontino con le ragioni effettivamente espresse dal giudice di appello.
Il Fatto
Un imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, che aveva confermato la condanna per rapina aggravata. Con quattro motivi deduce l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della lieve entità della rapina, dell’attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., dell’esclusione della recidiva e delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., oltre all’errata dosimetria della pena.
La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente contesta il percorso argomentativo del giudice dell’appello su tutti i punti della decisione, chiedendone una sostanziale rivisitazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che tutti i motivi sono non consentiti, in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese. Sul punto richiama il principio per cui, in sede di legittimità, la riproposizione di censure già scrutinate nel merito non assolve l’onere di specificità del ricorso, secondo quanto affermato da Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli e Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo.
La Corte passa in rassegna le argomentazioni della sentenza impugnata, che reputa adeguate su ciascuna delle questioni sollevate. Quanto alla lieve tenuità, il diniego è fondato sul grado di offensività del fatto, desumibile dalle modalità e dai mezzi della condotta, tutt’altro che rudimentali.
Sul diniego dell’attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., la corte d’appello valorizza la rilevanza del danno, il cui valore economico viene integrato dalle conseguenze dell’aggressione, consistite nel grave turbamento arrecato alle persone offese.
Quanto alla recidiva, essa è ritenuta applicabile sulla base del nesso tra il reato contestato e quelli precedenti, rivelatori della stessa indole e commessi a breve distanza l’uno dall’altro malgrado la patita esecuzione della pena, così rivelatori di una personalità dedita al delitto. Infine, l’esclusione delle attenuanti generiche e la congruità della pena sono ancorate all’insussistenza di elementi rilevanti che giustifichino una diminuzione e all’assenza di un’effettiva resipiscenza.
La Corte aggiunge che i motivi sono anche manifestamente infondati, poiché propongono una rivisitazione del calcolo sanzionatorio che si sovrappone a una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, e per ciò sottratta allo scrutinio di legittimità quando la pena non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come affermato da Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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