Deposito incontrollato di rifiuti, la particolare tenuità si valuta sul pericolo (Cass. pen. Sez. 4 n. 17657 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 ha natura di reato di pericolo astratto, per la cui integrazione non è necessario l’accertamento di una effettiva lesione del bene ambiente. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., la valutazione dell’offesa deve essere condotta avendo riguardo alla gravità del pericolo astrattamente cagionato, e non già alla concreta verificazione di un danno. In tale giudizio, da compiersi sulla base dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e con riferimento anche alla condotta susseguente al reato, assumono rilievo preminente la quantità e la composizione dei rifiuti, nonché la durata della condotta, senza che possano ritenersi ostative, di per sé, le modalità di conservazione del materiale che abbiano evitato sversamenti.
Il Fatto
Il Tribunale di Bergamo aveva condannato l’amministratore di una società operante nel settore dei trattamenti galvanici per il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, per aver depositato incontrollatamente rifiuti speciali pericolosi, pari a 820 kg di eluati e fanghi, stoccati dal 2016. La Corte d’appello di Brescia aveva assolto l’imputato, ritenendo non sussistente il fatto per l’assenza di un pericolo effettivo per l’ambiente. Su ricorso del Procuratore Generale, la Cassazione aveva annullato con rinvio, chiarendo la natura di reato di pericolo astratto della fattispecie. In sede di rinvio, la Corte territoriale aveva confermato la penale responsabilità, riconoscendo le attenuanti generiche ma escludendo la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha innanzitutto ribadito la struttura del reato di deposito incontrollato di rifiuti quale reato di pericolo astratto e, quindi, di reato di offesa, ove la minaccia per il bene ambiente costituisce l’offesa tipica contemplata dalla norma. Ha quindi richiamato il quadro ricostruttivo delineato dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, secondo cui la particolare tenuità del fatto può essere affermata solo per fatti che, pur integrando la fattispecie tipica, risultino lesivi del bene giuridico in modo particolarmente lieve.
La valutazione richiesta al giudice di merito non può limitarsi a criteri dimensionali generali ed astratti, ma deve considerare l’effettiva esposizione a pericolo dell’ambiente conseguente alla singola condotta. In tal senso, la Suprema Corte ha valorizzato i propri precedenti in materia, secondo cui, ai fini della causa di non punibilità, rilevano non solo il quantitativo dei rifiuti, ma anche la loro composizione e le modalità della condotta.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto coerente la valutazione della Corte d’appello, che aveva considerato ostativi l’elevato quantitativo di rifiuti pericolosi e la loro protrazione per diversi anni. Tali elementi, lungi dall’essere manifestamente illogici, sono indicativi della gravità del pericolo astratto di danno per il suolo. Al contrario, gli argomenti difensivi, incentrati sulla mancanza di un danno concreto e sulla sicurezza delle modalità di stoccaggio, sono stati giudicati non pertinenti, poiché l’offesa del reato è rappresentata proprio dal pericolo di danno e non dal danno stesso.
Infine, la Corte ha respinto la censura relativa alla mancata valorizzazione della condotta successiva al reato, osservando che il giudizio sulla tenuità non richiede l’esame di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
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Nota della Redazione
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