Ricorso del P.M. inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. pen. Sez. I n. 24699 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’interesse alla decisione deve essere verificato con priorità, perché l’inammissibilità impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processuale e inibisce ogni pronuncia sulle singole doglianze. La carenza di interesse rileva quale causa di inammissibilità anche se sopravvenuta. Il ricorso per cassazione del pubblico ministero diretto a ottenere l’esatta applicazione della legge processuale deve essere caratterizzato dalla concretezza e attualità dell’interesse, da verificare in relazione all’idoneità dell’impugnazione a rimuovere gli effetti assunti come pregiudizievoli. Non basta la mera pretesa preordinata all’astratta osservanza della legge: occorre un pregiudizio concreto, suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 28 gennaio 2026 aveva accolto l’istanza del condannato e dichiarato la temporanea inefficacia dell’ordine di esecuzione emesso il 24 novembre 2025 in relazione a una condanna a un anno di reclusione. L’ordine era stato eseguito l’11 dicembre 2025. Il giudice aveva quindi ordinato la scarcerazione e restituito il condannato nel termine di trenta giorni per presentare domanda di misura alternativa alla detenzione.
Il Tribunale aveva ritenuto errata la decisione del pubblico ministero che, dopo l’esito negativo della notifica di un primo ordine emesso il 6 settembre 2025 e sospeso ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., aveva dichiarato il condannato irreperibile, notificato l’atto al difensore di ufficio e revocato la sospensione. Le ricerche erano state giudicate incomplete, con conseguente violazione dell’art. 159 cod. proc. pen. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse del proponente. L’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da chi non ha interesse. Il requisito va verificato in via prioritaria, perché l’inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale e preclude la stessa possibilità di una pronuncia sulle doglianze.
La carenza di interesse opera come causa di inammissibilità anche quando è sopravvenuta, come affermato costantemente dalla Corte nei casi di intervenuta prescrizione dopo il ricorso del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, o di revoca della misura cautelare dopo l’impugnazione per il mancato riconoscimento di un’aggravante.
Nei ricorsi del pubblico ministero trova applicazione il principio per cui l’impugnazione deve essere caratterizzata dalla concretezza e attualità dell’interesse, da valutare in relazione all’idoneità a rimuovere gli effetti pregiudizievoli (Sez. U n. 29529 del 25/06/2009). L’impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. 6 n. 16147 del 02/04/2017); non è sufficiente la mera pretesa all’astratta osservanza della legge, occorrendo un pregiudizio concreto eliminabile dall’annullamento (Sez. 3 n. 30547 del 06/03/2019).
Nel caso concreto il ricorso non è idoneo a conseguire un risultato favorevole neppure in caso di accoglimento. Il termine di trenta giorni di temporanea inefficacia dell’ordine di esecuzione, corrispondente alla rimessione in termini per gli adempimenti dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., è ormai interamente decorso. Il provvedimento impugnato ha di fatto esaurito la propria efficacia. Se il termine è scaduto senza richiesta di misura alternativa, la temporanea inefficacia è cessata e l’ordine ha ripreso piena operatività; se la richiesta è stata presentata, come il condannato ha affermato in memoria, la sospensione prosegue fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, apparendo opportuno mantenere la condizione di condannato libero sospeso, perché maggiormente garantista.
La natura pubblica del ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e il versamento in favore della Cassa delle ammende, in deroga agli ordinari principi sulla soccombenza (Sez. U n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018).
Nota della Redazione
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