Continuazione e tossicodipendenza: serve il disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. VII n. 23629 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione, tanto in fase di cognizione quanto in sede esecutiva, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, che non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato. La medesimo disegno criminoso non può desumersi dalla sola analogia dei singoli reati, dal contesto in cui sono maturati o dalla spinta a delinquere, occorrendo che al momento della commissione del primo reato i successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali. Sul condannato che invochi l’art. 671 cod. proc. pen. grava l’onere di allegare elementi sintomatici della programmazione unitaria. La disciplina dettata per i tossicodipendenti non introduce una presunzione in ordine all’unicità del disegno criminoso: anche per tale categoria resta ferma la necessità che i reati siano avvinti da un medesimo disegno.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna: l’una del Tribunale di Milano, irrevocabile, per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen.; l’altra della Corte d’appello di Milano, che in parziale riforma della decisione di primo grado lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 385 e 582 cod. pen.
La Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., escludendo che emergesse l’uso di violenza o l’evasione finalizzata all’aggressione e negando rilevanza allo stato di tossicodipendenza, non collegato da nesso eziologico ai reati. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano riproduttivi di censure già vagliate e disattese dal giudice dell’esecuzione e non si confrontavano con il puntuale argomentare del provvedimento impugnato, risultando per lo più tesi a sollecitare una diversa lettura degli elementi fattuali, inibita al giudice di legittimità.
Nel ripercorrere la costante giurisprudenza, la Corte ribadisce che l’unicità di disegno, necessaria sia in fase di cognizione sia in fase esecutiva, postula un programma previamente ideato e voluto e non coincide con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime una generale propensione alla devianza concretizzantesi di volta in volta secondo le occasioni. Tale programmazione non può desumersi dalla sola analogia dei reati, dal contesto in cui sono maturati o dalla spinta a delinquere, non potendosi confondere il movente-scopo con la tendenza stabilmente operante a risolvere i problemi esistenziali commettendo reati.
La Corte richiama, tra le più recenti, Sez. U n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, secondo cui un mero programma di reperire denaro in modo illecito è proposito troppo scarno per configurare il medesimo disegno criminoso, che esige la programmazione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali. Ribadisce inoltre l’onere del condannato di allegare gli elementi sintomatici della programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo di cui all’art. 81 cpv. cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale.
Quanto alla tossicodipendenza, la Corte esclude che il parametro normativo stabilisca una presunzione in ordine all’unicità del disegno per i reati diretti all’approvvigionamento della droga o del denaro per acquistarla: la modifica dell’art. 671 cod. proc. pen. non ha introdotto un nuovo concetto di continuazione, restando intonsa la necessità del medesimo disegno criminoso. Il giudice dell’esecuzione non può sostituire alla programmazione unitaria lo stile di vita del tossicodipendente.
Da qui l’inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre all’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 385 c.p. – Evasione
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato