Inammissibile il ricorso sulla prova non ammessa nel giudizio abbreviato (Cass. pen. Sez. II n. 25119 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’imputato, dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato a una integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e chieda invece il giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l’iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame. Resta ferma la facoltà di sollecitare i poteri di integrazione istruttoria ex officio ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito circa l’assoluta necessità dell’assunzione, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione adeguata, che richiama gli elementi dell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 02/03/2026, confermava la condanna pronunciata in esito a giudizio abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Napoli per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di rapina impropria pluriaggravata e di lesioni personali aggravate, commessi in concorso con un soggetto non identificato e in danno di una persona offesa.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, lamentando la mancanza e l’illogicità della motivazione in punto di valutazione della prova e di rigetto della richiesta di integrazione probatoria, nonché l’erronea applicazione della legge penale quanto al trattamento delle circostanze attenuanti generiche e alla loro equivalenza rispetto alle aggravanti.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il profilo della prova non ammessa. L’imputato aveva chiesto il giudizio abbreviato condizionato a un’integrazione probatoria e, in via subordinata, il rito abbreviato non condizionato; il giudice, rigettata la prima richiesta, aveva disposto il giudizio abbreviato “secco”. In tale quadro, secondo la giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020; Sez. 3, n. 7012 del 05/12/2017), la mancata ammissione della prova cui era subordinata l’iniziale richiesta non è deducibile come motivo di gravame, ferma la facoltà di sollecitare i poteri istruttori d’ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., alla luce della parziale incostituzionalità dell’art. 438, comma 6, cod. proc. pen. dichiarata dalla Corte costituzionale n. 169 del 2003.
Quanto alla sollecitazione dei poteri di integrazione probatoria, la Corte ricorda che nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all’assunzione di prove nuove, ma solo il potere di sollecitare l’esercizio dei poteri istruttori, essendo rimessa al giudice la valutazione dell’assoluta necessità dell’integrazione (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019; Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019). L’accertamento di tale necessità è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile se correttamente motivata (Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003). Le Sezioni unite (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci) hanno chiarito che la rinnovazione dell’istruttoria in appello è istituto eccezionale, praticabile solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva ritenuto non assolutamente necessaria l’integrazione sollecitata, rilevando che le tesi difensive che essa avrebbe dovuto suffragare trovavano smentita negli atti: non risultava alcuna pressione sulla persona offesa e il mancato rimborso di un bene sottratto di valore escludeva la tesi dello scherzo. Tale motivazione è ritenuta congrua e non censurabile.
La Corte conferma altresì l’adeguatezza del riscontro sulla credibilità della persona offesa, che aveva reso dichiarazioni reiterate e precise e riconosciuto l’imputato in fotografia, e non ravvisa contraddizioni nelle valutazioni sul compendio probatorio. Quanto al secondo motivo, rileva che la censura di “diniego” delle attenuanti generiche muove da un presupposto erroneo, essendo state le stesse riconosciute ed equiparate alle aggravanti. Il giudizio di equivalenza, ancorato alle precedenti condanne valutate ex art. 133, secondo comma, cod. pen., è espressione di discrezionalità di merito (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo; Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014) e non è sindacabile. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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