Esenzione ICI alloggi IACP: basta la regolare assegnazione, non serve l’abitazione principale (Cass. civ. Sez. 5 n. 15868 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’ICI per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, posseduti dagli Istituti autonomi case popolari, presuppone esclusivamente la regolare assegnazione dell’alloggio, come richiesto dall’art. 1 del D.L. n. 93/2008 che richiama l’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992. Non è richiesta, ai fini del beneficio, l’effettiva destinazione dell’alloggio ad abitazione principale dell’assegnatario. La regolare assegnazione è oggetto di una presunzione iuris tantum, sicché grava sull’ente impositore l’onere di fornire la prova contraria della sua insussistenza, dimostrando l’eventuale intervenuta decadenza secondo la procedura amministrativa prevista dalla normativa regionale.
Il Fatto
L’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ARCA), ex Istituto autonomo case popolari, impugnava un avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2011. Il ricorso veniva accolto in primo grado, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, riformando la decisione, riteneva legittimo l’accertamento. Il giudice d’appello, infatti, subordinava il riconoscimento dell’esenzione non solo alla regolare assegnazione degli alloggi ma anche alla loro effettiva destinazione ad abitazione principale da parte degli assegnatari.
La società istituto proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme agevolative di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 504/1992 e all’art. 1, commi 1 e 3, D.L. n. 93/2008, nonché l’erronea ripartizione dell’onere della prova. Il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che i giudici di appello hanno aggiunto un requisito non previsto dalla legge per il godimento dell’agevolazione. L’esenzione, difatti, presuppone esclusivamente la regolare assegnazione dell’alloggio e non anche la persistenza dei requisiti che ne hanno determinato l’assegnazione. La materia delle agevolazioni fiscali è riservata alla legislazione statale e una norma regionale non può estenderne o limitarne l’ambito applicativo.
La Corte ha precisato che la perdita della regolarità dell’assegnazione può derivare solo da un’eventuale decadenza, la quale deve essere dichiarata con un provvedimento del Sindaco a seguito di un procedimento amministrativo. In assenza di tale provvedimento, non è possibile distinguere tra alloggi regolarmente assegnati e immobili la cui regolarità sarebbe venuta meno nel tempo.
Sul piano probatorio, la Corte ha affermato che opera una presunzione iuris tantum di conformità alla legge della gestione degli alloggi da parte dell’ente, con la conseguenza che l’alloggio si considera regolarmente assegnato. Spetta quindi all’ente impositore fornire la prova contraria, dimostrando l’irregolare gestione o assegnazione. È questa una ragione ulteriore per ritenere erronea la sentenza impugnata, che aveva addossato all’istituto l’onere di dimostrare un requisito non previsto.
Nulla rileva, infine, che le funzioni amministrative di assegnazione siano state trasferite ai Comuni, posto che gli alloggi continuano ad appartenere al patrimonio dell’ente che ne ha conservato la gestione.
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Nota della Redazione
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