Ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 3148 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento cui si riferisce, da realizzarsi mediante motivi che indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre e reiterare le censure già prospettate con l’atto di appello e motivatamente disattese, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, e che si risolva in una generica doglianza di carenza o illogicità della motivazione. Il motivo che ometta tale confronto puntuale si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale l’impugnazione è prevista e ammessa.
Il Fatto
Con sentenza del 26 marzo 2024 il G.I.P. del Tribunale di Torino ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 16.000,00 di multa nei confronti di un imputato, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo l’erronea applicazione di legge in riferimento alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro.
La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità, che è chiamata a vagliare l’ammissibilità del motivo articolato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo non è deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente, anziché confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello — nella quale erano state evidenziate le ragioni per cui si è ritenuto di disporre la confisca del denaro in sequestro — reitera le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio.
La Corte richiama il principio per cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale e indefettibile dell’atto di impugnazione è dunque il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Se il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. La Corte richiama sul punto Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, nonché Sez. 2 n. 27816 del 22/03/2019, Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, come chiarito dalla Corte cost. sent. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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