Rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e declaratoria di inammissibilità (Cass. pen. Sez. 5 n. 24771/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la rinuncia all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, poiché il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01).
Il Fatto
Un indagato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per gravi indizi di associazione a delinquente finalizzata a bancarotte e autoriciclaggio, proponeva istanza di revoca o sostituzione della misura, rigettata dal GIP e successivamente dal Tribunale del riesame di Venezia con ordinanza del 20 agosto 2025. Avverso tale ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo carenza di motivazione sia sul pericolo di reiterazione sia sull’adeguatezza della misura domiciliare rispetto a misure meno afflittive.
Nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente faceva pervenire rinuncia al ricorso, evidenziando che, nelle more, il giudice procedente aveva accolto altra istanza, sostituendo la misura domiciliare con altra più gradata. La Corte di cassazione dichiarava quindi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la rinuncia all’impugnazione era intervenuta per sopravvenuta carenza di interesse, derivante dall’avvenuta sostituzione della misura cautelare con altra più favorevole. La Corte ha quindi richiamato il principio per cui, in tali ipotesi, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01).
La Corte ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle sole spese processuali, escludendo la condanna al contributo in favore della Cassa delle ammende, in applicazione del principio di cui alla citata pronuncia.
Implicazioni Pratiche
- Rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: l’avvocato che, nelle more del giudizio di legittimità, ottenga un provvedimento favorevole che renda privo di oggetto il ricorso (ad esempio, la sostituzione della misura cautelare) può rinunciare all’impugnazione, evitando la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, purché la carenza di interesse non sia imputabile al comportamento del ricorrente.
- Onere di comunicazione tempestiva: la rinuncia deve essere comunicata tempestivamente alla Corte di cassazione, prima dell’udienza o della decisione, e deve essere corredata dalla documentazione comprovante il fatto sopravvenuto che determina la carenza di interesse; in difetto, la Corte potrebbe comunque procedere alla decisione di merito.
- Distinzione tra rinuncia e inammissibilità per colpa: la rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse non è equiparabile alla rinuncia per motivi imputabili al ricorrente (ad esempio, per ravvedimento o per scelta strategica); in quest’ultimo caso, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese e del contributo in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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