Inammissibile il ricorso che ripropone i motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 11099 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, da realizzarsi indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca e reiteri gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione. Resta preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di appello ha confermato, per quanto di interesse, la pronuncia con cui il Tribunale aveva condannato l’imputato alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 e 624-bis, comma 3, cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità penale; omessa applicazione dell’attenuante della partecipazione di minima importanza di cui all’art. 114 cod. pen.; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, il Collegio ribadisce che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, riservati in via esclusiva al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali possa integrare il vizio di legittimità.
Il percorso argomentativo muove dalla costante giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite n. 6402 del 1997 hanno già fissato il principio; la Sez. V n. 17905 del 2006 ha chiarito che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato sui vizi della motivazione, restando preclusa la pura rilettura dei fatti o l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione.
Su questa base la Corte rileva che l’imputato invoca in realtà una considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale del giudice di merito, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito per affermare la sua responsabilità.
Parimenti inammissibili sono gli ulteriori motivi. Essi, lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze d’appello — nella quale erano state esplicate le ragioni di mancata applicazione della diminuente, delle attenuanti generiche e dell’attenuante invocata —, reiterano le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello.
Richiamando la Sez. VI n. 8700 del 2013, il Collegio osserva che il motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno la funzione per la quale è previsto. Il riferimento è anche alle Sez. II n. 27816 del 2019, Sez. III n. 44882 del 2014 e Sez. VI n. 20377 del 2009. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero secondo la Corte cost. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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