Appello tardivo e restituzione nel termine: verifica separata del giudice (Cass. pen. Sez. II n. 9643 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’impugnazione, nel verificare ai sensi dell’art. 601, comma 1, cod. proc. pen. il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall’art. 591 cod. proc. pen., dichiara l’appello inammissibile quando l’atto è stato proposto oltre il termine perentorio. L’istanza di restituzione nel termine ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen. forma oggetto di separato provvedimento e non inficia la legittimità della declaratoria di inammissibilità. L’accertata e non contestata intempestività dell’impugnazione rende manifestamente infondata la doglianza di nullità e illegittimità del provvedimento che tale inammissibilità abbia dichiarato.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 18 novembre 2024, dichiarava inammissibile per intempestività l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Pavia del 27 ottobre 2023. Il termine per impugnare scadeva l’11 marzo 2024; l’atto era stato presentato il giorno successivo. I dati cronologici non sono contestati.

Avverso tale ordinanza l’imputato ricorre per Cassazione, deducendo l’inosservanza della legge processuale, i vizi di motivazione sulla pretesa forza maggiore e la nullità della dichiarazione di inammissibilità adottata senza tener conto dell’istanza di restituzione nel termine.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale rileva anzitutto che solo l’ultimo motivo attiene alla decisione di inammissibilità dell’appello, oggetto del presente decidere. I primi due motivi, concernenti l’inosservanza delle norme sulla competenza a decidere sull’istanza di restituzione nel termine e la pretesa illogica svalutazione della forza maggiore informatica, formano oggetto di distinto procedimento deciso separatamente.

La non contestazione della cronologia dell’impugnazione rende manifestamente infondata la doglianza di nullità e illegittimità del provvedimento impugnato. Il giudice dell’impugnazione ha legittimamente esercitato il potere di verifica previsto dall’art. 601, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo la evidente intempestività dell’appello, presentato in cancelleria il giorno successivo alla scadenza del termine perentorio.

La Corte sottolinea che la restituzione nel termine è stata oggetto di separato provvedimento, con cui è stato riconosciuto il difetto delle condizioni legittimanti la richiesta ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen. La verifica dell’ammissibilità dell’impugnazione e quella sull’istanza di restituzione restano dunque distinte e autonome.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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