Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. II n. 8017 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga, senza confronto critico, gli stessi motivi già dedotti con l’appello e motivatamente respinti dal giudice di secondo grado. A fronte di una c.d. doppia conforme, le valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate sono insindacabili e le doglianze meramente reiterative solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. Il motivo non devoluto con i motivi di appello è inammissibile per interruzione della catena devolutiva. È generico, e dunque inammissibile, il motivo che contesti in modo aspecifico la dosimetria della pena e il regime delle circostanze attenuanti generiche in presenza di motivazione puntuale.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12.04.2024, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.03.2023, rideterminando la pena inflitta al ricorrente per il delitto di usura aggravata, concedendo la sospensione condizionale e confermando le statuizioni civili.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e all’attendibilità della persona offesa, l’erronea individuazione del momento consumativo del reato e l’illegittimo regime di concessione delle attenuanti generiche. La questione approda al giudizio di legittimità per la verifica dei limiti del sindacato sulla motivazione e del rispetto delle regole devolutive.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che nel caso ricorre una c.d. doppia conforme, avendo la sentenza di appello pienamente condiviso le argomentazioni della decisione di primo grado. I motivi proposti sono, anche nella formulazione lessicale, reiterativi dei motivi di appello e privi di confronto critico con la motivazione impugnata.

Il principio enunciato è che è inammissibile il ricorso fondato sugli stessi motivi già proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. La Corte richiama sul punto Sez. 3 n. 44882 del 2014 e Sez. 2 n. 19411 del 2019, oltre a ulteriori pronunce conformi.

Quanto al primo motivo, la Corte osserva che il giudice di secondo grado ha reso una motivazione chiara e approfondita, immune da illogicità manifesta e non omessa, analizzando il compendio probatorio, le dichiarazioni della persona offesa e la documentazione di riscontro. La difesa non si confronta con tale motivazione e propone una lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché non devoluto con i motivi di appello: la Corte ravvisa una interruzione della catena devolutiva, che impedisce lo scrutinio nel merito. Il terzo motivo è infine generico, limitandosi a contestare in modo aspecifico la dosimetria della pena e il regime delle attenuanti generiche, in presenza di una motivazione puntuale che ha valorizzato la gravità del fatto e i precedenti penali, per di più a fronte di una rimodulazione sanzionatoria più favorevole.

Ne segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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