Imputazione coatta ammessa entro il perimetro dell’iscrizione nel registro (Cass. pen. Sez. VI n. 2730 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimento di archiviazione, il limite ai poteri di controllo del giudice per le indagini preliminari sulla notitia criminis è costituito dall’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. e non già dalla formulazione dell’imputazione provvisoria delineata nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Non è pertanto abnorme, e non è ricorribile per cassazione, l’ordinanza con cui il Gip, all’esito dell’udienza camerale fissata sull’opposizione della persona offesa, disponga l’imputazione coatta della persona sottoposta a indagini per condotte ricomprese nel perimetro dell’iscrizione nel registro, ancorché non considerate nell’imputazione provvisoria. È invece abnorme l’ordine di imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata o per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione.

Il Fatto

Il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di un soggetto, già responsabile del settore tecnico di un ente locale, per l’appropriazione di beni comunali. La persona offesa propose opposizione alla richiesta di archiviazione.

Il Gip, all’esito della camera di consiglio, rigettò la richiesta e dispose l’imputazione coatta per il delitto di cui all’art. 314 cod. pen., con riguardo a condotte ritenute diverse da quelle contestate nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il difensore dell’indagato ricorse per cassazione deducendo l’abnormità del provvedimento, per essere stato l’ordine emesso oltre il perimetro dell’iscrizione operata dal pubblico ministero.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione richiama il principio delle Sezioni Unite n. 4319 del 28/11/2013, secondo cui integra atto abnorme, perché esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, tanto l’ordine di imputazione coatta adottato nei confronti di persona non indagata, quanto quello emesso per reati diversi da quelli per i quali era stata richiesta l’archiviazione. In tali ipotesi il giudice deve limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro.

Nel caso concreto, ricostruito attraverso l’esame diretto degli atti — ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, come affermato dalle Sezioni Unite n. 42792 del 31/10/2001 — il pubblico ministero aveva iscritto l’indagato per il peculato, con riferimento alla sottrazione dei beni comunali oggetto della denuncia della persona offesa.

L’ordine di imputazione, osserva la Corte, si iscrive proprio nel perimetro fattuale denunciato e recepito nell’iscrizione nel registro degli indagati. Il giudice ha quindi esercitato legittimamente il potere di rigettare la richiesta di archiviazione, rilevando che la sottrazione era stata confessata.

Il limite ai poteri riconosciuti dall’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. è costituito dall’iscrizione nel registro e non dalla formulazione dell’imputazione provvisoria contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini. Si tratta pur sempre di una decisione rientrante nei poteri di controllo sull’intera notitia criminis.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dei principi della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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