Inammissibile il ricorso per revocazione proposto personalmente senza difensore cassazionista (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5640 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione proposto dalla parte personalmente, senza l’assistenza e la rappresentanza di un difensore iscritto nell’albo degli abilitati al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, è inammissibile. Alla fattispecie non si estende la regola del novellato art. 182 c.p.c., che consente la concessione di un termine per la sanatoria del difetto di procura nel giudizio civile ordinario davanti al giudice del merito. La dichiarazione di essere privo di reddito e la richiesta di gratuito patrocinio, in mancanza di specifica istanza al competente Ordine degli Avvocati ai sensi degli artt. 124 e 126 T.U. Spese di giustizia, sono irrilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto ricorso per revocazione contro una precedente ordinanza della stessa Corte di Cassazione, la n. 29849/2022, che a sua volta aveva respinto un ricorso per revocazione contro la sentenza n. 15117/2021. Quest’ultima era reiettiva del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1297/2019 della Corte d’Appello di Napoli.
L’ordinanza in epigrafe, la n. 21701/2023, aveva dichiarato inammissibile quel ricorso per revocazione. Il ricorrente ha quindi impugnato tale provvedimento, agendo personalmente e senza difensore. Il Ministero della Giustizia si è difeso con controricorso. Il processo è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso palesemente inammissibile perché proposto dalla parte personalmente, in assenza della necessaria assistenza e rappresentanza di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
Il Collegio esclude che possa trovare applicazione, nel giudizio di legittimità, la regola dettata per il giudizio civile ordinario davanti al giudice del merito dal novellato art. 182 c.p.c., che prevede la concessione di un termine per la sanatoria anche nell’ipotesi di mancanza della procura al difensore. L’art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., che sanziona con l’improcedibilità il mero mancato deposito della procura insieme al ricorso tempestivamente depositato, conferma la specialità della disciplina del giudizio di legittimità.
Quanto alla dichiarazione di essere privo di reddito e alla richiesta di gratuito patrocinio, la Corte le ritiene irrilevanti. Manca una specifica istanza da presentare al competente Ordine degli Avvocati, secondo la previsione degli artt. 124 e 126 T.U. Spese di giustizia.
Infine, pur non essendo il mezzo qualificato dal ricorrente, la Corte ricorda che non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione a partecipare alla decisione sulla relativa domanda (Cass. n. 30112/2022, 23498/2017, 8180/2009, 19498/2006). La decisione resa sul ricorso per revocazione non è a sua volta impugnabile con il medesimo mezzo (Cass. S.U. n. 5055/2006; Cass. n. 27865), né con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (Cass. n. 21019/2016).
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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