Inammissibile il ricorso che chiede una diversa valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19380 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le censure che investono il modo in cui il giudice di merito ha valutato gli elementi probatori acquisiti non possono essere proposte con il ricorso per cassazione, perché l’art. 115 cod. proc. civ. impone soltanto che la decisione si fondi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto di utilizzazione di prove non dedotte dalle parti. Il controllo di legittimità sulla valutazione della prova è ammesso nei soli limiti dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come delineati dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, se ricorrono i presupposti dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre, se il fatto probatorio è stato oggetto di contraddittorio, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 o 5, cod. proc. civ.. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. presuppone che il giudice abbia valutato come legale una prova libera o viceversa.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha rigettato la domanda del lavoratore volta all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e alla condanna del Consorzio al pagamento delle differenze retributive. Il giudice di secondo grado ha ritenuto il quadro istruttorio incerto e contraddittorio, escludendo la prova dell’esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte del Consorzio, sia ai fini della subordinazione sia ai fini dell’illiceità dell’appalto.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. sotto il profilo dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo. Il Consorzio ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla proposta di definizione depositata dal Consigliere delegato, che aveva qualificato il ricorso come inammissibile. Il Collegio ne condivide integralmente le ragioni, richiamando il principio secondo cui l’art. 115 cod. proc. civ. riguarda unicamente l’acquisizione delle prove e non il loro apprezzamento.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., la Corte ricorda che essa presuppone che il giudice abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova legale oppure abbia trattato come legale un elemento liberamente valutabile. Nessuna di tali situazioni è configurabile nel caso esaminato, dove il ricorrente si limita a contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

Il Collegio ribadisce che spetta in via esclusiva al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e scegliere, tra le risultanze processuali, quelle ritenute maggiormente idonee. La parte non può rimettere in discussione tale valutazione proponendo una propria diversa lettura delle risultanze istruttorie, essendo preclusa in sede di legittimità la revisione degli accertamenti di fatto.

La Corte richiama la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, che ha distinto il travisamento del contenuto oggettivo della prova — rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. — dal vizio che riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una parte, da far valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 o 5, cod. proc. civ.. Nel caso di specie, il motivo investe plurimi elementi probatori, nessuno dei quali decisivo, con conseguente estraneità al perimetro dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ..

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo ex art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., oltre al contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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