Diritto borsa studio specializzandi subordinato a decreti ministeriali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4095 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’adeguamento triennale delle borse di studio dei medici specializzandi, previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non sorge e non può essere utilmente riconosciuto in difetto dei decreti ministeriali che ne determinano l’ammontare. Il giudicato formatosi sull’an non è idoneo a integrare la fattispecie con criteri determinativi estranei, non essendo ammissibile sostituire la discrezionalità normativa ministeriale con un criterio giudiziale. Il blocco degli aggiornamenti disposto dalla legislazione primaria, confermato dalle Sezioni Unite n. 20006 del 2024, esclude che il diritto sia mai potuto sorgere, non configurandosi un diritto esistente nell’an e soltanto da liquidare nel quantum.
Il Fatto
La Corte d’Appello di L’Aquila aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Chieti con cui si era rideterminato il trattamento economico spettante ad alcuni medici specializzandi, calcolando in loro favore l’adeguamento triennale della borsa di studio di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. La pronuncia di merito si fondava su una precedente sentenza della medesima Corte d’Appello passata in giudicato, di mero accertamento di quel diritto.
La Corte territoriale aveva ritenuto che le contestazioni dell’Università, pur apparentemente rivolte al quantum debeatur, coinvolgessero in realtà l’an, coperto dal giudicato; aveva inoltre confermato la condanna per lite temeraria, compensando le spese del grado di appello. L’Università ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Esaminando il secondo motivo, la Corte ne ha riconosciuto la fondatezza. Il Collegio ha osservato che il diritto riconosciuto dalla Corte d’Appello è quello alla borsa di studio secondo le misure e gli incrementi dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Tale norma, però, subordina la rideterminazione all’emanazione di un decreto ministeriale che ne fissi l’ammontare in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo del personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale.
Secondo la Corte, se è vero che l’accertamento del diritto è contenuto in una sentenza passata in giudicato, è altrettanto vero che quel diritto non esiste a prescindere dai decreti ministeriali deputati a stabilirne l’ammontare. Il rinvio a una decretazione complessa e oggetto di concerto intragovernativo sta a significare che la fonte secondaria era chiamata a regolare discrezionalmente la fattispecie. Un intervento giudiziale che sovrapponga un proprio criterio a quello rimesso alla discrezionalità normativa ministeriale diviene, perciò, arbitrario.
Il profilo era stato trascurato dalla sentenza sul cui giudicato si fondava l’azione, poiché nel riconoscere il diritto essa aveva astratto dalla sua completa fattispecie, che ricomprende inevitabilmente quei decreti. La loro mancata emanazione non è casuale: il Collegio richiama il recente arresto delle Sezioni Unite n. 20006 del 2024, secondo cui l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né all’incremento annuale né all’adeguamento triennale, in virtù del blocco disposto da diverse disposizioni legislative succedutesi senza soluzione di continuità.
Il tema non è dunque quello di un diritto riconosciuto nell’an e da determinarsi nel quantum, ma di un diritto che esiste, per struttura normativa, solo nella misura in cui i decreti ministeriali lo avessero riconosciuto e che, per il blocco legislativo, non è mai potuto sorgere. Il giudicato su una sola parte della fattispecie è pertanto impossibile ad attuarsi. La Corte richiama anche l’art. 1173 c.c., secondo cui le obbligazioni devono comunque nascere in conformità dell’ordinamento giuridico.
È quindi esclusa anche una determinazione equitativa ai sensi dell’art. 432 c.p.c., che presuppone difficoltà di prova nel quantum di un diritto esistente. La Corte ha inoltre ribadito, in linea con la propria giurisprudenza, la compatibilità eurounitaria del sistema, essendo cessato l’inadempimento dell’Italia con il d.lgs. n. 257 del 1991 e rientrando il differimento del d.lgs. n. 368 del 1999 nella discrezionalità del legislatore. Il ricorso è stato pertanto accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, le originarie domande rigettate, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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