Ricorso riproduttivo di censure già vagliate: inammissibile il motivo sulle attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 1368 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna, è inammissibile il motivo con cui si deducano la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., quando il ricorrente si limiti a riprodurre profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti, senza muovere critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione. Le questioni relative al trattamento punitivo, se sostenute da motivazione congrua e da adeguato esame delle deduzioni difensive, non sono sindacabili in sede di legittimità. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello, in sede distaccata, aveva confermato la condanna. Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 4, cod. pen. La questione giunge davanti alla Corte di legittimità per il sindacato sul diniego delle attenuanti e sulla tenuta della motivazione del giudice del gravame.
La difesa non si confronta con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, ma ripropone le censure già sottoposte al giudice di merito. Il ricorso viene pertanto assegnato alla settima sezione penale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi, infatti, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Difetta, del pari, la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione la Corte richiama Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584, e, sia pure con riguardo ai motivi d’appello, Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, i cui principi si applicano anche al ricorso per cassazione.
I motivi afferiscono inoltre al trattamento punitivo, che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Sul punto dell’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena la Corte cita Sez. 3 n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01, e Sez. 2 n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243.
Nel merito il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e perciò immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame hanno dato conto delle ragioni del diniego delle attenuanti generiche, valutando la negativa personalità del ricorrente, i molteplici precedenti penali e le modalità della condotta. Anche per il diniego dell’attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. hanno motivatamente considerato il danno criminale nella sua globalità e i rilevanti effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.
Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen. non si ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamandosi Corte cost. n. 186 del 13.6.2000.
Nota della Redazione
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