Misure di prevenzione, parametri ISTAT e onere probatorio del terzo (Cass. pen. Sez. V n. 1521 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, l’accertamento della sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni acquisiti può fondarsi sull’applicazione dei parametri ISTAT per la determinazione del reddito disponibile al netto delle spese di sostentamento del nucleo familiare. Tali parametri hanno natura presuntiva, coerente con la struttura indiziaria del procedimento di prevenzione, e non escludono la prova contraria: essi determinano una inversione dell’onere probatorio, trasferendo sull’interessato l’onere di dimostrare una diversa quantificazione. La contestazione meramente generica, non accompagnata da specificazioni o dati alternativi, non assolve tale onere. Il sindacato sui profili di motivazione resta precluso in sede di legittimità ai sensi dell’art. 10, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con decreto del 26 marzo 2024, ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale aveva applicato al proposto la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la confisca di due veicoli e di due conti correnti, questi ultimi formalmente intestati in parte al proposto e in parte alla moglie.

Il proposto e i terzi interessati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’assenza di motivazione sulla effettiva disponibilità in capo al proposto del conto corrente intestato alla moglie, la congruità della capacità reddituale autonoma dei terzi e l’inidoneità del mero dato statistico a ricostruire le spese di sostentamento del nucleo familiare.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili sotto distinti profili. Il primo rilievo è di ordine processuale: l’unico motivo effettivamente devoluto alla Corte d’appello, in materia patrimoniale, riguardava la determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare e la sufficienza dei parametri ISTAT per quantificare le spese di sostentamento. Ogni ulteriore censura, non prospettata in appello, è indeducibile in sede di legittimità, non potendosi denunciare una carenza motivazionale su questioni mai sottoposte al giudice del gravame.

Nel merito, entrambi i giudici hanno correttamente valutato i redditi complessivi del nucleo familiare, comprensivi di quelli dei terzi interessati, e hanno applicato il dato statistico per determinare il reddito disponibile al netto dei costi di sostentamento desunti dalle analisi ISTAT. Quanto al primo profilo, la difesa non ha precisato quali redditi siano stati pretermessi né in quali termini.

Quanto al secondo, la Corte ha ribadito che il dato ricavato dai parametri ISTAT è presuntivo, in coerenza con la natura del procedimento di prevenzione, ontologicamente fondato su dati indiziari. L’esistenza dei parametri comporta una inversione dell’onere probatorio: spetta alla parte che intenda contestarli dimostrare una differente quantificazione, secondo il principio già affermato da Sez. 2, n. 36833 del 28 settembre 2021 e da Sez. 1, n. 349 del 15 giugno 2017.

Nel caso concreto tale onere non è stato adempiuto. Il proposto non ha indicato parametri alternativi da cui desumere una spesa inferiore a quella stimata, limitandosi a generici riferimenti a non meglio specificati tassi di povertà. La censura, oltre che generica, aggredisce un profilo motivazionale, il cui sindacato è precluso alla luce dell’art. 10, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011. Da qui la declaratoria di inammissibilità e la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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