Porto ingiustificato di armi improprie e questioni nuove inammissibili in cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 10403 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvano in mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di censure già esaminate e disattese con argomentazioni corrette dal giudice di merito. La valutazione circa l’idoneità offensiva di uno strumento da punta e taglio, qualificato come arma impropria ai sensi dell’art. 4 legge n. 110 del 1975, e l’assenza di un giustificato motivo di porto costituiscono apprezzamenti di merito incensurabili in sede di legittimità. Non sono inoltre deducibili per la prima volta in cassazione questioni che non siano state oggetto di motivi di gravame, come la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., essendo precluso il rischio di un annullamento su un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
Il Fatto
A seguito di un controllo, il prevenuto era stato trovato in possesso di due strumenti da punta e taglio, sequestrati in quanto ritenuti armi improprie. Il Tribunale lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, per il porto senza giustificato motivo in luogo pubblico.
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 16/06/2025, aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando i motivi concernenti l’erronea applicazione della norma incriminatrice e il diniego dell’attenuante di cui al terzo comma dell’art. 4 cit., nonché della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Avverso tale sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come i motivi di ricorso non fossero consentiti in sede di legittimità, configurandosi come mere doglianze fattuali riproduttive di censure già adeguatamente vagliate.
Quanto alla dedotta erronea applicazione dell’art. 4 legge n. 110 del 1975, la Corte ha osservato che la Corte d’appello aveva correttamente spiegato come gli oggetti sequestrati fossero da qualificarsi armi improprie, in quanto strumenti da punta e taglio certamente idonei ad offendere. Era stata altresì esclusa con motivazione congrua la sussistenza di un giustificato motivo di porto, avuto riguardo alle condizioni soggettive dell’agente, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto.
In relazione al diniego della circostanza attenuante di cui al comma 3 dell’art. 4 cit., il giudice di merito aveva correttamente valorizzato le concrete modalità del fatto, la sua gravità e la personalità del prevenuto. A tal fine erano state considerate le specifiche condanne per reati implicanti l’uso della violenza alla persona (artt. 337 e 582 cod. pen.), profilo ostativo al riconoscimento della lieve entità.
La S.C. ha infine giudicato inammissibile il sub-motivo relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., trattandosi di censura inedita, proposta per la prima volta in sede di legittimità. In appello, infatti, era stata richiesta esclusivamente l’attenuante di lieve entità e non la causa di non punibilità, con conseguente preclusione di una nuova doglianza in cassazione, secondo il costante orientamento giurisprudenziale ivi richiamato.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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